Diniego di nomina a guardia particolare giurata per condanna per delitto (TAR Calabria n. 803 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede in via ordinaria il rilascio del porto d’armi, è subordinato ai requisiti soggettivi dell’art. 138 del R.D. n. 773/1931, che esigono, tra l’altro, di non avere riportato condanna per delitto. Tali requisiti sono più stringenti di quelli richiesti per la sola licenza di portare armi, in ragione della delicatezza delle mansioni e della connotazione pubblicistica della categoria. Il diniego non è illegittimo quando non si limiti all’automatismo ostativo della condanna, ma valuti la complessiva condotta del richiedente alla luce delle vicende penali, comprese quelle definite per prescrizione, che presuppongono il fatto-reato e ne consentono una lettura storica. Le circostanze dell’epoca risalente del fatto e della pena sospesa restano recessive rispetto a una valutazione complessiva di inaffidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui l’amministrazione ha rigettato sia l’istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, presentata da un terzo, sia la propria istanza di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta. Nel corso del procedimento è emersa una condanna per il delitto di ricettazione, confermata in appello e divenuta irrevocabile, con pena di un anno e quattro mesi di reclusione e multa.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11, 43 e 138 TULPS, sostenendo che la preclusione non può operare in modo automatico quando altri elementi attuali, come il lungo tempo trascorso senza ulteriori illeciti o l’intervenuta riabilitazione, depongano per il ripristino dell’affidabilità. Lamenta inoltre difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’amministrazione contestualizzato l’epoca del fatto rispetto alla presentazione delle istanze, né valutato la lieve entità dei fatti e l’assenza di annotazioni nel casellario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente il secondo motivo, dichiarandolo infondato. Il provvedimento impugnato non si è limitato ad applicare l’automatismo ostativo dell’art. 138, primo comma, n. 4, del TULPS, invocando la sola condanna per ricettazione a pena sospesa. Esso muove dalla valutazione della complessiva condotta del ricorrente ed è motivato alla luce degli artt. 11, 43 e 138 TULPS e delle vicende penali in cui lo stesso è rimasto coinvolto.

Il giudice richiama la giurisprudenza in materia (Cons. Stato n. 10258 del 2022) secondo cui i requisiti soggettivi dell’art. 138 T.U.L.P.S. sono più stringenti di quelli previsti per il porto d’armi. La norma non prevede un elenco di reati ostativi, ma richiede genericamente l’assenza di condanne per delitto, imponendo la verifica di una condotta improntata al massimo rispetto della legalità. Rileva la connotazione pubblicistica della categoria delle guardie giurate (Corte cost. n. 272 del 1992), che giustifica il meccanismo autorizzatorio ancorato al permanere di stringenti requisiti soggettivi.

Nel caso concreto, l’amministrazione ha valorizzato, oltre alla condanna per ricettazione, anche la vicenda conclusasi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ha sottolineato che tale pronuncia non equivale ad assoluzione piena, presupponendo il fatto-reato commesso, e consente di valutarlo nella sua dimensione storica. È l’insieme delle vicende penali, globalmente considerate, a fondare il giudizio di inaffidabilità, per essere emerse circostanze sintomatiche di una condotta non irreprensibile.

Il Collegio ritiene quindi superfluo indagare se la sola condanna per ricettazione costituisca valida ragione di diniego e se l’art. 138 TULPS sia norma speciale rispetto all’art. 166 cod. pen. Quanto al primo motivo, l’amministrazione non si è limitata a riportare il precedente penale, ma ha dato conto di ulteriori fatti e circostanze. Risultano perciò recessive le doglianze sull’epoca risalente del tempus commissi delicti (Cons. Stato n. 8486 del 2024). Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese e ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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