Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e principio dispositivo nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 2537 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, che governa il giudizio dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione. La parte è libera di disporre degli interessi sostanziali per cui chiede tutela, manifestando la volontà di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, quindi, non può che prendere atto di tale dichiarazione, resa ritualmente tramite il difensore, e pronunciare una decisione di rito. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda comporta la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di volontà della parte o alle sue conseguenze processuali.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato una nota e un parere dell’ARPA relativi a un procedimento di bonifica di un’area industriale. Le parti resistenti si erano costituite in giudizio per contrastare il ricorso. Nel corso del processo, la società ricorrente ha depositato un’istanza datata 17.3.2026, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il processo amministrativo è informato al principio dispositivo, il quale attribuisce alla parte il potere di decidere se proseguire nella tutela degli interessi fatti valere in giudizio. Questa libertà si manifesta anche nella possibilità di dichiarare, in qualsiasi momento, la volontà di non coltivare più l’azione. Il giudice, dinanzi a tale dichiarazione resa ritualmente dal difensore, non ha il potere di valutare la fondatezza della domanda, ma deve limitarsi a prendere atto della volontà della parte.
La conseguenza processuale di tale manifestazione è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Questo esito si verifica anche qualora la controparte contesti l’esistenza dell’interesse o si opponga alle conseguenze processuali che ne derivano, non essendo configurabile un interesse della parte resistente a ottenere una decisione sul merito.
Nella fattispecie, il Collegio ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente, che ha manifestato la volontà di non avere più interesse alla decisione. La difesa della Città Metropolitana di Milano non ha sollevato opposizione in udienza. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della mancata opposizione della resistente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.