L’ottemperanza per i decreti Pinto è sospesa, ma i creditori possono rinnovare la domanda (TAR Basilicata n. 119 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo e ultimo periodo dell’art. 5 sexies, comma 12 bis, L. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), L. n. 207/2024, preclude la proposizione di ricorsi per l’ottemperanza e di azioni esecutive aventi ad oggetto il pagamento di somme liquidate ai sensi della legge Pinto. La sospensione biennale di tali rimedi va correlata al meccanismo di rinnovazione della domanda di pagamento, previsto dai primi due periodi della medesima disposizione, che consente al creditore di ottenere il pagamento entro sei mesi dalla completa e regolare trasmissione della documentazione. Ne consegue che, decorso il termine di venti giorni dall’entrata in vigore della norma, il giudice amministrativo deve dichiarare l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un decreto di condanna ex L. n. 89/2001.
Il Fatto
Un soggetto aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Potenza, con decreto n. 299 del 26.9.2018, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di equa riparazione da irragionevole durata del processo, oltre alle spese processuali in favore del difensore antistatario. Dopo numerosi solleciti di pagamento rimasti senza esito, i creditori proponevano ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112-115 c.p.a., previa trasmissione telematica all’Amministrazione delle dichiarazioni sostitutive richieste dall’art. 5 sexies L. n. 89/2001.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso in ragione della nuova disciplina introdotta dall’art. 1, comma 817, lett. m), L. n. 207/2024, che ha aggiunto il comma 12 bis all’art. 5 sexies L. n. 89/2001.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto l’eccezione del Ministero, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La nuova disposizione, in vigore dall’1.1.2025, stabilisce che, decorsi venti giorni dalla sua entrata in vigore e per i successivi due anni, i creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, e quelli già in corso sono sospesi. Il giudice ha qualificato il ricorso come una domanda di ottemperanza al decreto di condanna, rientrante nel perimetro applicativo del blocco.
La Corte ha tuttavia precisato che la sospensione biennale non lascia sguarnito di tutela il creditore. Il primo periodo del comma 12 bis, infatti, consente a coloro che vantano crediti liquidati fino al 31.12.2021 di rinnovare la domanda di pagamento con le modalità telematiche di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001. Il Ministero è tenuto a dare notizia di tale facoltà con avviso sul proprio sito istituzionale. In questo quadro, la moratoria processuale si giustifica proprio perché l’Amministrazione è obbligata, dall’art. 5 sexies, comma 5, come sostituito dalla stessa L. n. 207/2024, a effettuare il pagamento entro sei mesi dalla ricezione della documentazione integrale.
Il giudice ha superato l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, richiamando l’Ordinanza n. 2744 dell’1.4.2025 della IV Sezione del Consiglio di Stato, che ha ritenuto la norma manifestamente infondata rispetto agli artt. 24 e 11 Cost., proprio perché la sospensione dell’ottemperanza è bilanciata dalla via alternativa del rinnovo della domanda, che assicura una definizione celere della pretesa.
Le spese di lite sono state compensate per eccezionali motivi, restando il contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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