Vincolo paesaggistico e demolizione anche per opere di edilizia minore (TAR Campania n. 8504 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’esecuzione di opere in assenza della previa autorizzazione paesaggistica impone la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, a prescindere dal titolo edilizio astrattamente necessario. Opera il principio di indifferenza del titolo edilizio: la legittimità dell’ordine di demolizione non è esclusa dalla natura accessoria, pertinenziale o di edilizia minore degli interventi. Le opere che ricadono nelle previsioni di cui ai punti B/18 e B/21 dell’All. A) del d.P.R. n. 31/2017 richiedono l’autorizzazione paesaggistica semplificata e non possono essere ascritte all’edilizia libera.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune di Bacoli ingiungeva la demolizione di opere eseguite senza titolo su un fondo agricolo di loro proprietà: due tratti di pavimentazione in battuto di calcestruzzo lungo un vialetto, muretti in tufo di contenimento dei terrazzamenti e un manufatto adibito a deposito per attrezzi agricoli, quest’ultimo già oggetto di domanda di sanatoria.
Deceduto uno dei ricorrenti, la Sezione dichiarava l’interruzione del giudizio con ordinanza n. 590 del 21 gennaio 2025; gli eredi riassumevano ritualmente il processo. Nel merito, i ricorrenti deducevano che le opere rientrassero nell’edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e fossero sottratte alla autorizzazione paesaggistica in forza dell’All. A) del d.P.R. n. 31/2017. Il Comune resisteva sostenendo la riconducibilità degli interventi ai punti B/18 e B/21 del medesimo allegato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum: oggetto del giudizio sono solo la pavimentazione e i muretti di contenimento, pendendo sul manufatto destinato a deposito un’autonoma domanda di sanatoria.
Le opere insistono su area agricola ricadente nel contesto di notevole interesse pubblico dichiarato con d.m. del 15 dicembre 1959, con vincolo specificato dal PTP Campi Flegrei come zona a protezione integrale, che ammette solo interventi di conservazione e miglioramento del verde.
Il Tribunale respinge la tesi attorea dell’edilizia libera. Gli interventi ricadono nella previsione di cui al punto B/18 del d.P.R. n. 31/2017, che impone l’autorizzazione paesaggistica semplificata per le nuove pavimentazioni e le modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia, e nella previsione di cui al punto B/21, che la richiede per i muri di contenimento del terreno in beni vincolati.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Tar Napoli, sent. n. 3267 del 2021; n. 3940 del 2021; n. 1524 del 2022; Cons. Stato n. 7426 del 2021): è legittima la misura demolitoria anche per opere che, sotto il profilo strettamente edilizio, sfuggirebbero alla sanzione per i loro connotati accessori o pertinenziali. L’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 ricollega alla violazione dell’art. 146 del medesimo codice la riduzione in pristino, con conseguente indifferenza del titolo edilizio.
Irrilevante resta la presentazione dell’istanza di sanatoria: le opere, per il solo fatto di insistere in zona vincolata e di alterare durevolmente lo stato dei luoghi, erano soggette alla previa autorizzazione paesaggistica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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