Il termine per impugnare la graduatoria non può essere rimesso alla mera conoscenza successiva di irregolarità aliunde (TAR Lazio n. 12387 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di impugnazione di una graduatoria concorsuale decorre dalla sua pubblicazione o comunicazione, non potendo essere rimesso alla successiva conoscenza di presunte irregolarità, acquisite aliunde anche a distanza di anni. L’assenza di una tempestiva contestazione della propria posizione, con l’eventuale esperimento dell’accesso agli atti, rende la successiva impugnazione irricevibile per tardività, in quanto volta a rimettere in discussione atti amministrativi ormai consolidati, in contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità dell’azione amministrativa. La mera conoscenza successiva di fatti non scongiura la decadenza, ove la parte non abbia usato la diligenza richiesta per verificarne tempestivamente i presupposti.
Il Fatto
La società ricorrente, incorporante di una società che aveva partecipato al bando del 2021 per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali, impugnava la graduatoria definitiva che la vedeva collocata all’undicesimo posto, con attribuzione del canale LCN 75, dolendosi dell’inclusione in posizione utile della controinteressata, collocata al sesto posto, per asserite irregolarità dichiarative sul personale impiegato.
La ricorrente affermava di aver appreso delle irregolarità solo nel 2025, all’esito di un distinto giudizio promosso da terzi, e di aver conseguentemente inviato una istanza di autotutela, rimasta senza riscontro. Contestava inoltre la normativa nazionale che limita la tutela alla sola forma risarcitoria, chiedendone la disapplicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata dal Ministero. Le graduatorie impugnate risalgono al 2021 e la ricorrente non ha proposto tempestiva impugnazione, né ha attivato strumenti conoscitivi quali l’accesso agli atti per verificare la legittimità della propria posizione.
La Corte ha rilevato che la società non ha mai contestato la propria collocazione e ha anzi accettato l’assegnazione del canale LCN 75, presentando istanza di rinnovo del marchio senza alcuna riserva. Tale comportamento è stato valutato come elemento sintomatico della mancata tempestiva reazione avverso gli esiti della procedura.
Quanto all’assunto della ricorrente circa la decorrenza del termine dalla scoperta delle irregolarità, il Collegio lo ha respinto. Un simile approccio determinerebbe un indebito slittamento del dies a quo, rimettendo alla mera iniziativa della parte la possibilità di riaprire termini decadenziali ormai spirati, in evidente contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli effetti dell’azione amministrativa.
La Corte ha quindi concluso che la ricorrente avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente e con la dovuta diligenza, non potendo giovarsi, a distanza di anni, di circostanze conosciute aliunde per rimettere in discussione atti ormai consolidati. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., con compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito.
Nota della Redazione
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