Integrazione del contraddittorio per i controinteressati non indicati nel provvedimento impugnato (TAR Sardegna n. 930 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi amministrativi, l’omessa notifica del ricorso a un soggetto che abbia assunto la qualifica di controinteressato nel corso del procedimento, sebbene non indicato nel provvedimento impugnato né nel preavviso di diniego, non determina l’improcedibilità del ricorso, ma impone al Collegio di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. Detta integrazione, funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio, va ordinata nell’ambito della fase cautelare anche prima della decisione sull’istanza di misure cautelari, con termine perentorio per la notificazione e successiva prova della stessa, rinviando la causa a nuova camera di consiglio per il prosieguo.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, con domanda cautelare, il provvedimento di rigetto del Dirigente del SUAPE del Comune di La Maddalena relativo a una pratica edilizia, nonché il connesso parere negativo del Servizio edilizia privata. Il Comune resistente eccepiva l’improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio, deducendo che il ricorso non era stato notificato ai proprietari dell’unità immobiliare posta al piano superiore dell’edificio interessato dall’intervento, i quali avevano assunto la qualifica di controinteressati nel procedimento amministrativo, presentando memorie per sostenere la propria opposizione all’intervento richiesto.

La Motivazione della Corte

II Collegio, conformandosi al preferibile orientamento giurisprudenziale richiamato, ha ritenuto che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, debba essere disposta l’integrazione dello stesso nei confronti dei soggetti non indicati nel provvedimento impugnato di rigetto né, ancor prima, nel preavviso di diniego. Il TAR ha pertanto ordinato alla parte ricorrente la notificazione del ricorso ai predetti controinteressati, da eseguirsi nel termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con onere di dare prova dell’avvenuta notifica nei sette giorni successivi.

La decisione valorizza il principio per cui l’omessa individuazione dei controinteressati nel provvedimento impugnato non giustifica l’improcedibilità del ricorso, dovendo invece il giudice favorire la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti titolari di un interesse qualificato all’annullamento dell’atto, mediante lo strumento dell’integrazione del contraddittorio.

Il Collegio ha, infine, rinviato la causa alla camera di consiglio del 29 luglio 2026 per il prosieguo della fase cautelare, salva e impregiudicata ogni valutazione e decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *