Spese di ottemperanza liquidate tenuto conto della limitata attività difensiva (Cons. Stato n. 5842 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la liquidazione delle spese di lite è congruamente motivata quando il giudice tiene conto della limitata attività difensiva svolta e della intervenuta cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale. La circostanza che la sentenza di cognizione da ottemperare riguardi una pluralità di posizioni non impone al difensore di promuovere un ricorso unitario, ma la moltiplicazione dei giudizi è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione, restando decisivo il parametro della concreta attività espletata. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può anzi giustificare non solo il contenimento dell’importo liquidato, ma finanche la compensazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto a più docenti il diritto al bonus per la carta del docente. La pronuncia era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione per far decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione spontanea.
La sola odierna appellante ha proposto ricorso per ottemperanza. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha corrisposto quanto dovuto, sicché il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha liquidato le spese in misura contenuta, oltre alla restituzione del contributo unificato. L’appellante ha impugnato il solo capo sulle spese, deducendo la violazione dei parametri minimi di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla verifica della motivazione della sentenza appellata in punto di spese. Il Collegio rileva che il Tar ha congruamente giustificato la quantificazione dell’importo liquidato, avuto riguardo alla limitata attività difensiva svolta e alla circostanza che l’azione esecutiva aveva riguardato una sola delle posizioni creditorie.
L’appellante aveva sostenuto che la sentenza di cognizione, pur formalmente unica, era l’esito della riunione di più giudizi originariamente separati e che nessuna norma processuale impone al difensore di coltivare un unico ricorso di ottemperanza per più parti vittoriose. Il Collegio non segue questa prospettazione: osserva che non rileva se vi sia stata o meno una moltiplicazione di giudizi, poiché resta comunque corretto il riferimento alla limitatezza dell’attività difensiva.
Il ragionamento si fonda sugli artt. 26 del cod. del proc. amm. e 92 del cod. di proc. civ., che affidano al giudice la valutazione della complessità e dell’effettivo dispiegarsi della difesa. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza di Sezione, che ha reputato adeguata la motivazione incentrata sulla contenutezza dell’attività espletata.
Un passaggio ulteriore rafforza l’esito: la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento non solo giustifica il contenimento dell’importo, ma potrebbe persino sorreggere la compensazione delle spese, atteso che la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della costituzione solo formale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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