Concorso pubblico: laurea vecchio ordinamento valutabile come titolo aggiuntivo (TAR Puglia n. 1141 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per disparità di trattamento e difetto di logicità, il bando di concorso che, nel prevedere l’attribuzione di un punteggio per i titoli di studio ulteriori rispetto a quello di ammissione, escluda il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, riconoscendo il punteggio aggiuntivo ai soli possessori di laurea triennale e magistrale. Il diploma di laurea quadriennale o quinquennale a ciclo unico costituisce titolo superiore rispetto alla laurea triennale, sufficiente per l’accesso alla selezione, e va quindi valutato come titolo aggiuntivo, con la consequenziale attribuzione del relativo punteggio. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è invocabile quando la lex specialis non consentiva al candidato di far valere quel titolo come ulteriore. Ne consegue l’annullamento, in parte qua, della clausola del bando, della graduatoria e dei verbali della Commissione.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia per la copertura di nove posti di “Specialista Amministrativo”, ambito “Gestione affari legali”. Era in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, oltre che di diploma di specializzazione e di master di secondo livello. Superate le prove, si è collocata al ventisettesimo posto con punti 26,25, poi divenuto ventiseiesimo all’esito delle rettifiche regionali.
Ha impugnato la graduatoria definitiva, i verbali della Commissione e l’art. 7 del bando, nella parte in cui non prevede alcun punteggio per il diploma di laurea vecchio ordinamento. Ha chiesto l’attribuzione dell’ulteriore 1,5 punti e la riformulazione della graduatoria, deducendo la disparità di trattamento rispetto ai possessori di laurea triennale e magistrale. Nel corso del giudizio è stata assunta a tempo indeterminato per effetto dello scorrimento della graduatoria, ma ha ribadito l’interesse alla decisione, anche in vista del risarcimento del danno da tardiva assunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la rituale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, disposta con precedente ordinanza e compiutamente eseguita dalla ricorrente entro i termini perentori. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando continuità con le proprie precedenti pronunce in analoghe fattispecie.
La questione centrale riguarda il coordinamento tra l’art. 2 del bando, che ammette alternativamente laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento, e l’art. 7, che assegna 1,5 punti per il titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’ammissione. Il Collegio osserva che il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale, articolati su percorsi quadriennali o quinquennali a ciclo unico, costituiscono titolo superiore rispetto alla laurea triennale, minima ai fini dell’accesso. Richiama sul punto TAR Lazio n. 12613 del 2021 e Cons. Stato n. 3890 del 2022.
Da ciò deriva che riservare il punteggio aggiuntivo ai soli possessori di laurea di primo e secondo livello, e non anche ai titolari del diploma vecchio ordinamento, integra un’illogica discriminazione. La diversità dei percorsi è confermata dagli obiettivi distinti fissati dal d.M. n. 270/2004 per la laurea triennale e per la magistrale. Il Collegio ritiene quindi illegittimo, in parte qua, l’art. 7 del bando e l’interpretazione seguita dalla Commissione.
Quanto al principio di autoresponsabilità dichiarativa invocato dalla difesa regionale, il Tribunale lo ritiene non applicabile: nella specie la lex specialis non consentiva di far valere la laurea a ciclo unico come titolo ulteriore, con la conseguenza che l’impedimento non può essere addebitato al candidato. La giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione riguarda infatti una disciplina di gara diversa, che quella facoltà riconosceva.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento dell’art. 7 del bando nei limiti dell’interesse della ricorrente, della graduatoria e dei verbali nella parte in cui non hanno considerato il punteggio di 1,5 per il diploma di laurea vecchio ordinamento. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni interpretative.
Nota della Redazione
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