Improcedibile il ricorso se non è integrato il contraddittorio nel termine (TAR Abruzzo n. 459 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando il ricorrente non abbia integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati nel termine assegnato dal giudice. Il termine stabilito sia per la notificazione sia per il deposito della relativa documentazione è perentorio e non ammette deroghe. La mancata prova dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, avendo partecipato alla medesima selezione, avrebbero interesse a resistere, preclude la definizione nel merito. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019 – Filosofia e storia, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con il ricorso in decisione ha chiesto l’annullamento degli atti del procedimento, lamentando errori nella valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello di sua spettanza, utile ai fini dello scorrimento della graduatoria.

Con ordinanza n. 31 del 29.1.2025 il Collegio ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, rinviando la causa per la discussione. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’improcedibilità per non avere la ricorrente dato seguito alla notificazione, né depositato la prova dell’avvenuta notifica nel termine assegnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale sollevata dalla parte resistente, incentrata sulla mancata integrazione del contraddittorio. La questione è pregiudiziale rispetto a ogni valutazione nel merito delle censure sulla valutazione dei titoli.

Il giudice richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando nel corso del giudizio non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato. Il termine, tanto per la notificazione quanto per il deposito della documentazione, è qualificato come perentorio e non suscettibile di deroghe.

Nel caso concreto, osserva il Tribunale, non risulta in atti la prova che il contraddittorio sia stato integrato nei confronti dei potenziali controinteressati. Si tratta degli idonei non vincitori che hanno preso parte alla selezione per l’accesso ai ruoli della stessa classe di concorso indicata dalla ricorrente.

Tali soggetti avrebbero avuto interesse a resistere alla domanda, al fine di preservare, ai fini dello scorrimento della graduatoria, l’eventuale maggiore punteggio loro assegnato rispetto alla ricorrente. La loro posizione sostanziale rende necessaria l’integrazione del contraddittorio, non essendo il giudizio definibile in loro assenza.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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