Motivazione generica sul vincolo paesaggistico non giustifica il diniego (TAR Campania n. 1705 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità paesaggistica costituisce un apprezzamento comparativo tra i contenuti del vincolo e tutte le circostanze di fatto relative all’intervento e al suo inserimento nel contesto. Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo né su valutazioni apodittiche e stereotipate. Esso deve descrivere in modo dettagliato l’edificio, il contesto in cui si colloca e il rapporto tra edificio e contesto. È pertanto illegittimo il diniego che, affermando la distonicità del manufatto rispetto alla tipologia architettonica locale, non esterni le ragioni per cui gli specifici caratteri tipologici e morfologici dell’opera risultano dissonanti con i canoni del contesto, a loro volta non individuati.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un terreno in zona soggetta a vincolo paesaggistico, sul quale aveva ottenuto nel 2009 l’autorizzazione paesaggistica e nel 2010 il permesso di costruire per un manufatto rustico, poi interamente realizzato. L’autorizzazione paesaggistica fu annullata dalla Soprintendenza nel 2009 e il ricorso proposto avverso tale decreto venne dichiarato perento nel 2017.
Nel 2022 la ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire per il completamento delle opere assentite e il mutamento di destinazione d’uso, con contestuale richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza ha espresso parere negativo e il Comune ha respinto l’istanza. Avverso il parere e il diniego la ricorrente ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, rinunciando ai primi due nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la permanenza dell’interesse all’esame del terzo motivo. L’autorizzazione paesaggistica può costituire titolo abilitativo degli interventi di mero completamento solo se il corpo originario del fabbricato sia già assentito sotto il profilo paesaggistico. Nel caso di specie è però in itinere il procedimento sulla liceità paesaggistica “ora per allora” del fabbricato originario: una pronuncia di annullamento imporrebbe all’amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dell’esito di quel procedimento.
Nel merito, la doglianza di difetto di motivazione è stata ritenuta fondata. Il giudizio paesaggistico nasce dal confronto dei contenuti del vincolo con tutte le circostanze di fatto relative all’intervento. Il diniego non può quindi fondarsi su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve descrivere in modo dettagliato le dimensioni, le forme, i colori e i materiali dell’edificio, il contesto paesaggistico in cui si colloca e il rapporto tra edificio e contesto, anche sotto il profilo dell’impatto visivo.
Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 8400 del 2021; Cons. Stato n. 1626 del 2021) e, quanto al presupposto dell’assenso del corpo originario, la pronuncia del TAR Campania n. 1482 del 2024.
Nel caso concreto l’amministrazione ha motivato il diniego richiamando più volte la distonicità del fabbricato rispetto alla tipologia architettonica ricorrente, la sua natura di elemento detrattore e di disturbo in dissonanza col contesto, nonché l’alterazione dei canoni classici dei fabbricati rurali. Per il Collegio tale impianto non consente di cogliere l’iter logico-argomentativo: non reca alcuna puntuale evidenziazione delle concrete ragioni dell’asserita atipicità del manufatto rispetto alle costruzioni rurali presenti in loco. Non sono esternate le ragioni per cui i caratteri tipologici e morfologici dell’opera sarebbero dissonanti con canoni a loro volta non specificati, né il rapporto con le esigenze di tutela dell’area, tenuto conto della collocazione del manufatto a distanza dalla fascia costiera e dalla strada litoranea.
Il ricorso è stato quindi accolto nei sensi e nei limiti indicati, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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