Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato con commissario senza astreinte (TAR Veneto n. 234 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, non sia stata spontaneamente eseguita. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, dopo la novella dell’art. 479 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La penalità di mora può essere negata quando, oltre alla nomina del commissario, ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna dell’Amministrazione al riconoscimento del diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, con pagamento di complessivi € 2.500,00.

La sentenza, depositata il 9 febbraio 2024, era stata notificata presso il domicilio digitale del Ministero il 17 aprile 2024 ed era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ordinando di attivare la “Carta elettronica” e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio. Ha quindi nominato, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e ulteriore termine di 60 giorni.

Il Collegio ha precisato che il commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna all’astreinte, tenuto conto anche della complessità del procedimento di attivazione della Carta e della mole eccezionale del contenzioso seriale.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 800,00 con clausola di distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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