Divieto paesaggistico non giustificato da vincolo estraneo all’area interessata (TAR Puglia n. 1142 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo quando fa discendere l’incompatibilità dell’intervento da un vincolo che, per espressa perimetrazione del provvedimento impositivo, non ricomprende l’area interessata dai lavori. La circostanza che la particella catastale sia divenuta unitaria per effetto di variazioni non estende il regime vincolistico alla parte non tutelata. Ove l’area retrostante sia qualificata dal PPTR come ulteriore contesto paesaggistico, il giudizio di compatibilità deve rapportarsi alle specifiche misure di salvaguardia e alla effettiva fruibilità visiva dell’opera, senza sopravvalutare l’impatto di un manufatto completamente interrato. La motivazione che richiami norme di piano destinate a finalità diverse, non ipotizzate dall’autorità tutoria, è viziata per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente presentava una SCIA per realizzare, nel terreno retrostante la propria villa, una piscina completamente interrata con vano tecnico, vasca di compenso e solarium. Il Comune di Bari, con più note del 2023, inibiva la prosecuzione dei lavori, qualificando l’intervento come nuova costruzione e rilevando che l’area ricadeva in un ulteriore contesto paesaggistico del PPTR, con conseguente necessità del titolo paesaggistico.

Il ricorrente presentava quindi istanza di accertamento di compatibilità; l’ufficio comunale la riqualificava come domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Il procedimento si chiudeva con il diniego dell’8 marzo 2024, che recepiva il parere sfavorevole della Soprintendenza e della Commissione locale per il Paesaggio. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame del decreto impositivo del vincolo. Il D.M. 9 luglio 1990, adottato ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1497/1939, sottopone a tutela la villa, il viale alberato e il giardino antistanti, quali bellezze individue. La parte retrostante, dove è prevista la piscina, resta quindi esclusa dalla perimetrazione vincolistica.

Il Tribunale precisa che la variazione catastale che ha fatto confluire le particelle 155 e 156 nella particella 157 non produce l’effetto di estendere il regime vincolistico all’intera area. Il diniego, pertanto, non può fondare l’incompatibilità sulla presenza del bene tutelato dal D.M. del 1990, perché l’opera non interferisce con la bellezza individua.

Resta la questione dell’area di rispetto delle componenti culturali e insediative del PPTR, fascia di salvaguardia della vicina Villa Anna, disciplinata dall’art. 82 delle NTA. Qui il Collegio rileva un duplice difetto. Da un lato, la Soprintendenza enuncia ragioni di contrasto rispetto al pregio della villa e delle ville storiche suburbane senza considerare che la piscina è collocata sul retro, in un’area di limitata fruibilità visiva. Dall’altro, vi è una netta sopravvalutazione delle criticità di un manufatto completamente interrato, che non appare elemento avulso dal contesto.

Quanto alla sistemazione a prato, il Collegio esclude che essa possa stravolgere il pregio paesaggistico individuato dal PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015. Il richiamo all’art. 82, co. 4, lett. c1) delle NTA non offre supporto adeguato: la disposizione evoca la realizzazione di opere di ricerca archeologica e di protezione di emergenze architettoniche, finalità non ipotizzate dall’autorità tutoria.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati. Segue la compensazione delle spese processuali, in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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