Obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 804 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione dello Stato è tenuta a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il creditore può validamente proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione soccombente, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da subito un commissario ad acta, il quale è legittimato a ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora i capitoli di bilancio destinati a tali spese siano incapienti.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 478/2024 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro. Tale pronuncia, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, mediante accredito della somma di euro 1.500,00. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando la regolare notifica della sentenza del giudice del lavoro, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’inerzia serbata dall’Amministrazione resistente, costituitasi con un atto di mera forma.
Conseguentemente, il Tribunale ha disposto l’obbligo del Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento alla scadenza del termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni, decorrenti dalla richiesta di intervento della parte, per porre in essere tutti gli atti necessari.
Il TAR ha infine precisato la facoltà del commissario di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, così come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio dedicati. In considerazione della natura commissariale affidata a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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