Diniego di PAS non preclude l’Autorizzazione Unica per impianto agrivoltaico (Cons. Stato n. 6730 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego comunale sulla Procedura Abilitativa Semplificata, divenuto inoppugnabile, non preclude al proponente la presentazione di un’istanza di Autorizzazione Unica per il medesimo impianto. La PAS e l’Autorizzazione Unica costituiscono due moduli procedimentali distinti e autonomamente disciplinati: la prima è procedimento semplificato, la seconda procedimento ordinario che si conclude in Conferenza di servizi con la partecipazione delle Amministrazioni competenti. La definitività processuale del diniego non impedisce una nuova istanza fondata su un diverso procedimento, salvo che la legge preveda un espresso divieto o che il precedente provvedimento abbia accertato un vincolo insuperabile destinato a operare identicamente. Il requisito della disponibilità del suolo può essere dimostrato anche mediante contratto preliminare di vendita, senza necessità del contratto definitivo. Le valutazioni tecnico-discrezionali sul carattere agrivoltaico dell’impianto sono sindacabili solo per manifesta illogicità, errore di fatto o travisamento.
Il Fatto
Un Comune impugnava davanti al TAR Lombardia l’atto dirigenziale con cui la Provincia aveva rilasciato a una società l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico su terreni agricoli del proprio territorio.
La società aveva dapprima presentato una PAS, respinta dal Comune per difetto di disponibilità delle aree e per assenza di garanzie sull’attività agricola. Il diniego non era stato impugnato. La società aveva poi presentato alla Provincia una nuova istanza mediante Autorizzazione Unica per il medesimo impianto. Il Comune, esprimendo parere contrario in Conferenza di servizi, contestava il ricorso alla nuova procedura dopo il diniego definitivo, il difetto di disponibilità delle aree e l’inidoneità del piano agronomico. Il TAR respingeva il ricorso con compensazione delle spese. Proponeva allora appello il Comune.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto le eccezioni di rito. È infondata quella di irricevibilità per tardività della notifica: il rito accelerato con dimezzamento dei termini presuppone, per la giurisprudenza della Sezione, che siano stati emanati provvedimenti riferibili a una fase del procedimento espropriativo; qui nessuna questione di tal genere risulta sollevata. È parimenti infondata l’eccezione di violazione del principio di specificità dei motivi di appello, poiché il Comune ha censurato le statuizioni della sentenza e non si è limitato a riproporre le doglianze di primo grado.
Nel merito, il primo motivo è respinto. La PAS e l’Autorizzazione Unica sono due titoli autorizzativi disciplinati autonomamente: la prima è procedimento semplificato ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011; la seconda è procedimento ordinario che si conclude in Conferenza di servizi. Il Collegio precisa che un provvedimento divenuto inoppugnabile è definitivo sul piano processuale, ma non impedisce la presentazione di una diversa istanza fondata su un diverso procedimento, salvo espresso divieto di legge. Il divieto di reiterazione presuppone identità formale e sostanziale tra le istanze; qui differiscono autorità competente, modulo istruttorio e valutazione complessiva degli interessi. La semplice identità del progetto non rende inammissibile la domanda. Diverso sarebbe il caso di un vincolo urbanistico, paesaggistico o ambientale accertato dal provvedimento precedente e operante anche nell’Autorizzazione Unica, evenienza non dedotta.
Il secondo motivo è infondato. L’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 387/2003 non richiede la proprietà del fondo, ma un titolo giuridico, reale o personale, idoneo a conferire l’uso non precario dell’area. La Sezione ribadisce che la stipula del contratto preliminare di vendita è titolo idoneo, non occorrendo il definitivo. Nella specie il preliminare, per quanto escludesse il trasferimento del possesso prima dell’atto definitivo, autorizzava espressamente la promissaria acquirente a svolgere le attività materiali e giuridiche funzionali alla realizzazione dell’impianto; tale legittimazione risultava estesa alla società proponente per effetto di successiva scrittura privata. La rinuncia alla prelazione agraria risultava documentata, mentre l’esistenza di altri affittuari non era comprovata.
Il terzo motivo è respinto sul piano del sindacato. Il Comune non individua vizi di legittimità, ma contrappone una propria valutazione tecnico-discrezionale a quella dell’Autorità competente. La disciplina applicabile, tra cui l’art. 65 d.l. n. 1/2012 e le Linee guida ministeriali, non impone che il titolare dell’impianto coincida con un imprenditore agricolo: rilevano la continuità dell’attività agricola, l’integrazione tra produzione agricola ed energetica e il monitoraggio. La natura agrivoltaica discende dalla configurazione progettuale e non dalla qualità soggettiva del proponente. Il bilanciamento degli interessi è stato svolto in Conferenza di servizi; la classificazione dei terreni come aree agricole strategiche non determina automaticamente l’inedificabilità. Le contestazioni agronomiche restano opinioni tecniche contrapposte, senza errore tecnico manifesto. Il mancato espletamento di CTU non integra vizio, rientrando nella discrezionalità del giudice amministrativo. L’appello è respinto con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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