Commissariamento del consorzio di bonifica e unitarietà degli organi sociali (Cons. Stato n. 6729 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere regionale di commissariamento di un consorzio che cumuli funzioni di miglioramento fondiario e di bonifica si fonda su una nozione funzionale di ente pubblico: lo stesso soggetto può essere pubblico a certi fini e privato ad altri, secondo l’istituto applicato. L’art. 8, comma 5, dell’intesa ex art. 73 d.P.R. n. 616/1977, recepita dalle due Regioni, accomuna gli strumenti sanzionatori senza illegittimità costituzionale, poiché l’unitarietà degli organi postula l’unitarietà del controllo. Il concerto tra Giunte regionali non esige identità di ricostruzione giuridica dei fatti, essendo sufficiente la convergenza sulla valutazione finale dei presupposti. La procedura di acquisizione di notizie ex comma 2 è preliminare e non alternativa rispetto al commissariamento ex comma 5.
Il Fatto
Gli appellanti rivestivano le cariche di presidente e di componenti degli organi collegiali di un consorzio di irrigazione e bonifica con sede in Novara. Con deliberazioni adottate alla fine del 2024, le Giunte di due Regioni hanno dichiarato la decadenza del presidente, sciolto gli organi sociali e nominato un commissario straordinario, in applicazione dell’intesa interregionale sottoscritta nel 2017 e recepita con legge regionale e delibera consiliare.
Gli interessati impugnavano gli atti davanti al TAR Piemonte, che respingeva il ricorso con la sentenza n. 1283/2025. Proposto appello, le Regioni e le aziende agricole consorziate si costituivano, chiedendo la conferma della decisione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Consiglio di Stato muove dalla constatazione che l’intesa riconosce al consorzio molteplici e concorrenti qualificazioni: consorzio di irrigazione, consorzio irriguo con natura di consorzio di miglioramento fondiario e consorzio di bonifica. L’ordinamento ha da tempo adottato una nozione funzionale di ente pubblico, per cui uno stesso soggetto può essere pubblico rispetto a certi istituti e privato rispetto ad altri. La relativa giurisprudenza di primo grado, richiamata dagli appellanti, riguardava l’efficacia interna degli atti e l’individuazione del giudice, non i poteri sanzionatori.
Poiché il consorzio esercita anche funzioni pubblicistiche — impone i contributi di bonifica e svolge polizia idraulica — gli organi sono unitari. Da ciò la Corte deduce che anche i poteri sanzionatori devono essere unitari, senza che il profilo pubblicistico possa considerarsi recessivo. La scelta dell’intesa è quindi razionale e priva dei prospettati profili di incostituzionalità, con rigetto della richiesta di rimessione alla Corte costituzionale.
Sul secondo motivo, relativo al concerto, la Corte osserva che il potere di acquisire notizie ex art. 8, comma 2, è preliminare e non alternativo rispetto al commissariamento ex comma 5. Il concerto non richiede una ricostruzione giuridica uniforme dei fatti: è sufficiente la convergenza sulla valutazione finale dei presupposti. Nel caso concreto la seconda Regione ha partecipato in via autonoma alle fasi di avvio, istruttoria e conclusiva, formulando una propria valutazione convergente.
Sul terzo motivo, i giudici escludono che il commissariamento sia fondato sulla sola mancata approvazione del bilancio 2023: i provvedimenti richiamano testualmente le “precedenti motivazioni”, tra cui un bilancio costantemente in perdita, i mancati accantonamenti e la resistenza nella trasmissione documentale. Il ripianamento continuo delle perdite è di per sé sintomatico di gravi irregolarità amministrative e contabili. La Corte respinge la tesi del commissario ad acta ex comma 10 e giudica irrilevanti le questioni contabili sul mancato appostamento, estranee alla giurisdizione di legittimità. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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