Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 2874 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di ottemperare alla statuizione e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. L’obbligo di esecuzione non è escluso dalla mancata costituzione dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza. Il termine di centoventi giorni trova fondamento nell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e opera per le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro.

Il Fatto

La ricorrente, docente di religione cattolica con plurimi contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della carta docente, con condanna del Ministero all’accredito delle somme. La sentenza, notificata in forma esecutiva, è passata in giudicato per mancata impugnazione.

Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’adozione dei provvedimenti di legge, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza azionata è stata notificata all’amministrazione scolastica ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Sussistono dunque i presupposti per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza.

Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per le procedure di esecuzione dei provvedimenti comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, è pacifico. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento.

Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto. Il TAR ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare esattamente alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo a emettere, anche direttamente, l’idoneo provvedimento per il pagamento delle somme spettanti in virtù del riconoscimento del diritto alla carta docente.

Il termine fissato per l’adempimento è di quarantacinque giorni dalla notifica o dalla comunicazione, ove anteriore, della presente sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega a funzionario competente e con ulteriore termine di quarantacinque giorni dall’insediamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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