Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e obbligo di attivare la Carta docente anche in assenza di stanziamento (TAR Veneto n. 1723 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina un commissario ad acta, il quale deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. La domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando sussistano “altre ragioni ostative”, quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza che accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi € 500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero ma non era stata eseguita, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso, verificata la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la pronuncia è passata in giudicato, come da certificato prodotto dalla ricorrente.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versare l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non può essere equiparato a voci retributive.
Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” del Ministero, che dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
La domanda di astreinte è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge, rispetto al codice di rito civile, il limite autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Alla luce di tale principio, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna, considerando inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale sul punto.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza, liquidate in € 339,00, ridotte della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
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Nota della Redazione
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