Ottemperanza per la carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Lombardia n. 3694 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, su ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’accoglimento del ricorso non richiede l’accertamento di un inadempimento colpevole, essendo sufficiente l’incontestato mancato adempimento dell’obbligo di fare scaturente dalla sentenza passata in giudicato. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta, individuandolo nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvede in luogo dell’Amministrazione senza diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. La natura seriale del contenzioso in materia di “carta del docente” e l’assenza di profili di complessità giustificano l’equa liquidazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Il ricorrente deduceva il mancato adempimento dell’Amministrazione e chiedeva, altresì, la nomina fin da subito di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. Sotto il profilo formale, è stata prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e la relativa attestazione di passaggio in giudicato; è stata inoltre dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 11 gennaio 2024, sicché il ricorso è stato giudicato tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato come l’Amministrazione non avesse fornito alcuna indicazione circa l’andamento della procedura di esecuzione della sentenza. L’an e il quantum del credito sono risultati incontestati, essendo il Ministero rimasto silente sul punto. Tale incontestatezza ha legittimato l’ordine di ottemperanza, con l’assegnazione all’Amministrazione del termine di novanta giorni per il rilascio della carta elettronica e l’accredito della somma complessiva di € 1.000,00.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’Ufficio, che avrebbe provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Collegio ha precisato che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Quanto alle spese di lite, la loro liquidazione ha seguito il criterio della soccombenza. Il Collegio ha valorizzato l’assenza di profili di complessità della controversia e il carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, richiamando sul punto il precedente di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, e ha disposto la distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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