Silenzio del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo estero (TAR Lazio n. 2275 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 16, comma 6, del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, con conseguente accoglimento del ricorso e condanna a provvedere. All’esame dell’istanza il Ministero non può sottrarsi in ragione del numero delle richieste, dovendo verificare l’equipollenza del titolo estero alla luce dell’intero compendio di competenze acquisite e, se del caso, disporre misure compensative proporzionate.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio con atto di mero stile, non ha adottato alcun provvedimento espresso nel termine previsto.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm. e per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente, ravvisandola nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha assunto tale denominazione ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

Quanto al termine di conclusione del procedimento, il Tribunale richiama l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, che nel recepire la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE, fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento.

Poiché tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio riconosce l’esistenza del silenzio-inadempimento. Fissa poi in 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza il termine per provvedere, commisurandolo al rilevante numero di richieste della specie, con richiamo a precedenti conformi del medesimo TAR.

Nel dettare i criteri dell’esame, il Tribunale richiama le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022 e la Sez. VII n. 1361 del 7 febbraio 2023, ritenendone i principi sovrapponibili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. Ne discende l’obbligo per il Ministero di esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle a tempo pieno, di valutare l’equipollenza e di disporre, se necessario, misure compensative proporzionate.

Richiamato il principio della Corte di giustizia per cui spetta all’autorità competente verificare in quale misura le conoscenze e l’esperienza attestate in altro Stato membro soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste, il ricorso è accolto, con nomina del commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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