Divieto porto fucile tiro a volo per contesto e segnalazione tossicodipendenza (TAR Campania n. 521 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi non sussiste una posizione di diritto soggettivo assoluto, ma un interesse legittimo condizionato all’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza. Il giudizio di affidabilità del richiedente è funzionale a prevenire il pericolo di abuso delle armi e non richiede né un accertamento di pericolosità sociale, né un comprovato abuso, né una condanna penale. Esso può fondarsi su fatti o episodi privi di rilievo penale, purché valutati in modo non irrazionale e con motivazione congrua. Il sindacato del giudice amministrativo non investe il merito della scelta, ma la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, condotta secondo un criterio probabilistico orientato al “più probabile che non”.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Questore di Salerno il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, ai sensi dell’art. 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110. L’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando la frequentazione di soggetti pregiudicati e la segnalazione dello stesso ricorrente quale assuntore di stupefacenti.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo l’omessa valutazione individuale della condotta attuale, della stile di vita e delle certificazioni mediche, nonché la genericità e risalenza degli elementi addotti. Ha inoltre contestato l’irragionevolezza del giudizio basato sulla mera conoscenza di soggetti controindicati, senza chiarire circostanze e natura dei contatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7967 del 2021 e Cons. Stato, Sez. III, n. 11470 del 2022. Da tali arresti si ricava l’insussistenza di un diritto soggettivo all’ottenimento del porto d’armi e la natura essenzialmente cautelare, non sanzionatoria, della misura.
Ne deriva che l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso. Il pericolo di abuso delle armi è apprezzato con ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige la certezza tipica dell’accertamento penale.
Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, Sez. III, n. 1963 del 2023 e TAR Calabria, Catanzaro, n. 433 del 2024, secondo cui rileva anche il contesto socio-familiare del richiedente: i provvedimenti inibitori sono legittimi quando la situazione di fatto rende le armi accessibili a terzi verso cui sussistano fondate ragioni di sospetto. In presenza di ampia discrezionalità, non si richiede una motivazione particolare, ma solo la sussistenza di presupposti idonei a escludere l’irrazionalità o l’arbitrarietà.
Applicando tali coordinate, il TAR disattende i rilievi. Dagli atti emerge che il ricorrente è stato controllato dal 2018 al 2023, per ben diciassette volte, in compagnia di soggetti gravati da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, in materia di armi, stupefacenti e associativi. Si tratta di contatti frequenti, ravvicinati e continuativi, non occasionali, i quali rendono non verosimile che il ricorrente ignorasse i precedenti dei soggetti frequentati. A ciò si aggiunge la segnalazione ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990, con possesso di hashish per uso personale.
Il Collegio conclude che tali elementi, risalenti a soli due anni prima del provvedimento e non contraddetti da allegazioni concrete di dissociazione, compromettono la piena affidabilità nell’uso delle armi. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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