Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 581 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo e non opposto, è accolto quando l’amministrazione non provi l’esecuzione del titolo azionato. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere entro un termine perentorio. In caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta, chiamato a porre in essere ogni iniziativa utile al pagamento, comprese le eventuali variazioni di bilancio. L’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non integrano legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha azionato dinanzi al giudice amministrativo un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di una somma in favore del medesimo, oltre interessi e compenso professionale per l’attività svolta in sede monitoria.

Dedotta la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio, l’esecutività e il passaggio in giudicato, e rilevata la mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la regolarità del procedimento. Dalla documentazione è emerso che il decreto è stato notificato all’amministrazione, dichiarato esecutivo e successivamente rinotificato, e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Su questo presupposto, il Tribunale ha accertato che le statuizioni del titolo risultano inadempiute, in ragione della mancata prova, da parte dell’ente, dell’avvenuta esecuzione. L’onere di dimostrare l’adempimento grava infatti sull’amministrazione convenuta, che nel caso di specie non si è costituita né ha allegato alcunché.

Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto e l’ente è stato condannato a provvedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, affinché provveda, su richiesta del ricorrente corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo.

Il Collegio ha precisato che il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse. Ha aggiunto che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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