Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docenti (TAR Campania n. 1711 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il ricorso è fondato. La nomina del commissario ad acta può avvenire sin da subito, senza attendere l’ulteriore inerzia dell’amministrazione. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, ha conseguito dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per quattro annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di complessivi € 2.000,00.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione. Non avendo il Ministero adempiuto, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale. La parte resistente non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio dà atto che la ricorrente, a seguito di avviso di segreteria, ha depositato il ricorso il 1° dicembre 2025, dopo aver erroneamente depositato un ricorso riferito a diverso ricorrente. La difformità è stata sanata e non incide sull’ammissibilità dell’azione.
Il ricorso è fondato. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza impugnata è passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con successivo deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso, ove dovuta, avverrà al termine dell’incarico. Poiché la ricorrente ha rinunciato alla penale, il Collegio non provvede sulla stessa. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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