Diniego di restituzione della patente dopo revoca e giudicato di annullamento (TAR Puglia n. 275 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida, pronunciata all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 285/1992, non comporta la reviviscenza del titolo originario, ma impone all’Amministrazione un nuovo riesame dell’idoneità del soggetto alla guida. Ne consegue che il diniego di restituzione della patente, fondato sulla persistenza della revoca e sull’obbligo di attivare una nuova procedura di rilascio, non si pone in contrasto con il giudicato, il quale non ha eliminato l’atto di revoca bensì ha obbligato la P.A. a rinnovare la valutazione. La domanda cautelare di sospensione del diniego è pertanto infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali, presentava alla Prefettura di Lecce un’istanza diretta alla restituzione del documento, richiamando il giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce n. 2128/2004. Con tale pronuncia, il Tribunale aveva annullato il decreto di revoca a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme del codice della strada che imponevano la revoca per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione. L’Amministrazione, con provvedimento del 18.03.2026, opponeva diniego, sostenendo che la revoca non era stata caducata e che l’interessato avrebbe dovuto attivare una nuova procedura per il rilascio della patente. Contro tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Lecce, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026, ha respinto la domanda cautelare, escludendo che il ricorso fosse assistito da significativi elementi di fondatezza. Il Collegio ha evidenziato come la P.A., con il provvedimento impugnato, non avesse obliterato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2128/2004. La sentenza di annullamento, infatti, si era inserita a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 05 luglio 2001, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui prevedevano la revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione.
Ad avviso del Tribunale, la pronuncia di annullamento non aveva eliminato il decreto di revoca, ma aveva imposto all’Amministrazione un riesame del provvedimento. La Prefettura, nel diniego impugnato, aveva correttamente evidenziato che “non è possibile procedere alla restituzione della patente di guida poiché revocata”, e che l’interessato avrebbe potuto avviare la procedura per il rilascio di un nuovo documento di guida presso l’Ufficio Motorizzazione. La valutazione delle cause ostative sarebbe stata effettuata in piattaforma digitale ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 5, del Codice della Strada, con la precisazione che, fino al conseguimento del nuovo titolo, il soggetto non sarebbe stato titolare di abilitazione alla guida.
La reiezione dell’istanza cautelare si fonda quindi sulla distinzione tra l’annullamento del provvedimento di revoca, che obbliga a un rinnovato esercizio del potere, e la caducazione degli effetti della revoca stessa, che non deriva automaticamente dalla sentenza. In questa prospettiva, il giudicato di annullamento è stato ritenuto correttamente eseguito dalla P.A., la quale ha indicato il percorso procedimentale per il rilascio di una nuova patente. Il Tribunale ha compensato le spese della fase cautelare, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti e l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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