Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 107 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo presuppone il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Soddisfatte tali condizioni e non contestata l’inerzia dell’amministrazione, il ricorso è fondato e va accolto. All’esecuzione provvede, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta, che può essere nominato in un dirigente già incardinato nella struttura dell’amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve una funzione prevalentemente sollecitatoria, con termine di adempimento ad effetto liberatorio e applicazione retroattiva della sanzione in caso di superamento. La mancanza di disponibilità di bilancio non può ostacolare la soddisfazione del creditore, dovendosi ricorrere al pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma dovuta. Il titolo è stato poi corretto con provvedimento di correzione di errore materiale e notificato.

Nonostante la notificazione e la comunicazione all’indirizzo pec indicato dall’amministrazione, nessuna condotta adempitiva è seguita. Il ricorrente chiede quindi l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della somma prevista per ogni violazione o ritardo. Il Ministero si costituisce eccependo il carattere seriale del contenzioso e chiedendo la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione, che non è meritevole di accoglimento. L’identità della materia e delle questioni non integra sufficiente connessione oggettiva, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore integra la connessione soggettiva. La finalità di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando o vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Risulta decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Collegio ricorda inoltre che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più la formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Sono pertanto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza. Il ricorso è accolto, con condanna a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvede un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Il commissario compirà tutti gli atti necessari, ricorrendo in caso di non capienza dei capitoli di bilancio al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996; le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e non ostacolano la soddisfazione del creditore.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo giustifica l’applicazione della misura, ma con finalità principalmente sollecitatoria. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva: è preferibile creare certezza sul costo dell’inerzia, assegnando un termine ad effetto liberatorio e applicando retroattivamente la sanzione in caso di superamento. In caso di mancata ottemperanza nel termine, il Ministero verserà una somma commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto; il commissario effettuerà d’ufficio il calcolo e ne disporrà il pagamento con il debito principale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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