Allontanamento del cittadino UE: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 113 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa all’impugnazione del decreto di allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 30/2007, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Detta controversia è regolata dal rito sommario di cognizione e va proposta dinanzi alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del Tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione della causa dinanzi al giudice ordinario, secondo il principio della translatio iudicii.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina di uno Stato membro dell’Unione Europea, impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto con cui il Prefetto di Pescara le aveva intimato di lasciare il territorio dello Stato per motivi inerenti alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 30/2007.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, ritenendo competente la Sezione specializzata del Tribunale Ordinario. All’udienza camerale, il Collegio, delibata l’eccezione e sentite le parti, riteneva di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, stante l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che la controversia relativa all’impugnazione del provvedimento prefettizio che dispone l’allontanamento del cittadino UE è regolata dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dalla legge.
La decisione si fonda sul combinato disposto degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che disciplinano i motivi di pubblica sicurezza e il relativo procedimento giurisdizionale, e sull’art. 17 del D.Lgs. n. 150/2011, il quale attribuisce la competenza in materia alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del Tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Ha quindi ritenuto che il giudice amministrativo non sia munito di giurisdizione, con conseguente rimessione della causa dinanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, considerato che la ricorrente aveva proposto il gravame in quanto il provvedimento impugnato indicava erroneamente il TAR quale giudice competente a conoscere della controversia.
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Nota della Redazione
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