Trasferimento Carabinieri e preminenti esigenze di servizio nel diniego (TAR Puglia n. 4 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il provvedimento di diniego del trasferimento di un militare dell’Arma dei Carabinieri deve ritenersi assistito da adeguata motivazione allorché faccia espresso riferimento alle preminenti esigenze di servizio. In presenza di una motivazione siffatta, il ricorso non è assistito da evidenza del fumus boni juris, requisito necessario per la concessione della sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato. La valutazione in ordine alla gravità ed eccezionalità delle ragioni del trasferimento richiesto, ove compiuta dall’Amministrazione con riferimento alle esigenze funzionali dell’Arma, non presenta profili di evidente illegittimità tali da giustificare l’intervento cautelare del giudice amministrativo.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso un reparto specializzato, presentava al Comando Generale un’istanza di trasferimento definitivo ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri (R.G.A.), deducendo ragioni personali di particolare gravità. L’Amministrazione, all’esito del procedimento, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, successivamente, adottava il provvedimento di diniego del trasferimento, ritenendo non sussistenti i presupposti di gravità ed eccezionalità delle motivazioni addotte.

Il militare ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, tra cui i pareri negativi della scala gerarchica e il parere del Servizio per la Sanità del Comando Generale, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, contestando la fondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Il Collegio ha rilevato come il provvedimento di diniego del trasferimento risulti “ampiamente motivato in relazione alle preminenti esigenze di servizio”. Tale circostanza ha condotto il Tribunale a escludere che il ricorso sia assistito da evidenza del fumus boni juris, requisito indefettibile per l’accoglimento dell’istanza cautelare. La motivazione del provvedimento impugnato, incentrata sulle esigenze funzionali dell’Amministrazione, non ha pertanto rivelato, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, profili di evidente illegittimità.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase processuale. Il provvedimento è stato dichiarato eseguito dall’Amministrazione, con l’obbligo di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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