Commistione tra offerta tecnica ed economica: l’inserimento del cronoprogramma non legittima l’esclusione (TAR Puglia n. 70 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento nell’offerta tecnica di elementi relativi al cronoprogramma non integra violazione del principio di segretezza dell’offerta economica né determina quella commistione tra offerta tecnica ed economica che legittima l’esclusione dalla gara. La clausola del disciplinare che vieta di inserire elementi concernenti il prezzo nella documentazione tecnica non può essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendere anche i profili temporali dell’esecuzione, salvo che la lex specialis non lo preveda espressamente. L’interpretazione restrittiva delle clausole di gara contrasta con i criteri ermeneutici codicistici e con il principio del favor partecipationis.
Il Fatto
Il Comune di Porto Cesareo aveva indetto una procedura aperta, finanziata con fondi PNRR, per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione di un asilo nido, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente, ammessa alla valutazione delle offerte tecniche, era stata esclusa dalla Commissione giudicatrice per aver inserito nella relazione tecnica elementi riconducibili all’offerta tempo, ritenuti parte integrante dell’offerta economica e quindi da collocare esclusivamente nella busta dedicata. La ricorrente aveva contestato l’esclusione, deducendo l’erronea interpretazione del disciplinare di gara, che non vietava espressamente la presenza di tali elementi nella documentazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessata materia del contendere, essendo intervenuta la riammissione in autotutela della società ricorrente e la successiva aggiudicazione definitiva in suo favore senza riserve. Ciò nonostante, ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha motivato nel merito, richiamando le argomentazioni già svolte in sede cautelare.
L’esclusione è stata ritenuta illegittima perché fondata su un’interpretazione erronea del punto 15.10 del disciplinare, il quale vieta l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica, senza alcun richiamo agli elementi relativi all’offerta tempo. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal Collegio — tra cui Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7147, Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2683 e TAR Campania, Napoli, Sez. I, 23 maggio 2025, n. 3980 — l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica non determina violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.
La Commissione e il RUP avevano quindi applicato una lettura restrittiva della lex specialis, distonica rispetto ai criteri ermeneutici codicistici che impongono di privilegiare il significato letterale e sistematico delle clausole, oltre che rispetto al principio del favor partecipationis.
Alla luce di tali circostanze, il ricorso, ove non fosse intervenuto il ritiro in autotutela, avrebbe meritato accoglimento. Le spese sono state poste a carico del Comune di Porto Cesareo.
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Nota della Redazione
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