L’ammonimento del Questore non richiede l’avviso di avvio del procedimento (TAR Calabria n. 1468 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento del Questore, emesso ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013, ha natura cautelare e non richiede la sussistenza di un quadro probatorio pieno, essendo sufficiente la ricorrenza di elementi, anche di natura indiziaria, precisi e coerenti, dai quali emerga una situazione di pericolo legata a condotte violente in ambito familiare o affettivo. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della coerenza logica della valutazione compiuta e della sufficienza dei riscontri acquisiti, senza sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali. In ragione dell’esigenza primaria di tutela della persona offesa e della natura urgente della misura, l’ammonimento non deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento né dall’audizione dell’interessato quando emergano precisi indizi di una condotta aggressiva, prevalendo l’interesse alla pronta emissione del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore di Crotone lo aveva ammonito, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013, a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da condotte aggressive e vessatorie nei confronti della coniuge e del nucleo familiare. Il provvedimento traeva origine dall’intervento della polizia nella serata del 14.07.2022, nel corso di una lite in ambito familiare, che aveva evidenziato una situazione di pericolo per l’incolumità della moglie.
Il ricorrente deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la mancata audizione, la carenza di motivazione e la insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura. Chiedeva inoltre l’ordine di esibizione di documenti oggetto di istanza di accesso. Si costituiva il Ministero dell’Interno, depositando documentazione e chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, ha precisato che l’ammonimento non richiede un quadro probatorio pieno ma elementi indiziari precisi e coerenti. Il giudice deve limitarsi a verificare la coerenza logica della valutazione e la sufficienza dei riscontri, senza sovrapporre le proprie valutazioni a quelle discrezionali dell’amministrazione, come confermato dalla recente pronuncia della Cass. civ. Sez. I n. 15656 del 2026.
Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto sussistente un quadro indiziario idoneo, desumibile dall’annotazione di servizio del 15 luglio 2022 e dalle sommarie informazioni testimoniali acquisite, sufficiente a descrivere un pericolo concreto e attuale di violenza fisica e psicologica ai danni della coniuge. Ha pertanto escluso carenze istruttorie o motivazionali, ritenendo la misura proporzionata e ragionevole.
Quanto al difetto di contraddittorio, il Collegio ha escluso la necessità dell’avviso di avvio del procedimento, valorizzando la natura cautelare e urgente della misura. Il bilanciamento tra partecipazione procedimentale e tutela della vittima è risolto a favore di quest’ultima, prevalendo l’interesse alla pronta emissione del provvedimento, come affermato anche da T.A.R. Palermo, Sez. V, n. 1622 del 2025. Il ricorrente non ha infine allegato elementi idonei a contrastare la ricostruzione dell’amministrazione.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese e ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato già provvisoriamente concesso, con riserva di liquidazione del compenso al difensore con separato provvedimento.
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Nota della Redazione
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