Accesso agli atti e diniego confermativo: inammissibile il ricorso tardivo (TAR Sicilia n. 987 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale in materia di accesso agli atti il termine di trenta giorni per l’impugnazione del diniego, previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e oggi dall’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., ha natura decadenziale. La mancata impugnazione del primo diniego, espresso o tacito, impedisce la reiterazione dell’istanza e rende il successivo diniego non autonomamente impugnabile, ove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Il cittadino può riproporre l’istanza e pretendere un riscontro solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o non rappresentati in origine, ovvero di una diversa prospettazione dell’interesse legittimante; in difetto di tali elementi l’Amministrazione può limitarsi a ribadire la precedente determinazione negativa.

Il Fatto

La ricorrente, docente alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica, è stata coinvolta nel 2024 in un procedimento disciplinare conclusosi con un provvedimento di archiviazione. Per approntare la propria difesa ha chiesto più volte l’accesso agli atti di quel procedimento.

Una prima istanza, presentata nel luglio 2025, è rimasta senza riscontro. Una seconda domanda, proposta nell’ottobre 2025, è stata respinta con diniego espresso. Un’ulteriore istanza ha ricevuto un nuovo provvedimento negativo, l’unico impugnato dinanzi al TAR Sicilia con ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso ex art. 116 cod. proc. amm. e per la condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, con avviso dato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un profilo di inammissibilità. L’assenza della difesa di parte ricorrente non osta alla definizione della causa: l’istanza di passaggio in decisione sugli scritti produce la fictio iuris della presenza in udienza solo per le udienze da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater disp. att. cod. proc. amm., non per quelle in presenza.

Sul merito il Tribunale osserva che la ricorrente ha impugnato soltanto l’ultimo provvedimento di diniego, di carattere meramente confermativo rispetto alla precedente determinazione non impugnata, mentre si era già formato il silenzio-rigetto sulla prima domanda, anch’esso inoppugnato.

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116 cod. proc. amm. è perentorio e non può essere eluso dalla riproposizione ripetuta di istanze di accesso, non riscontrate o riscontrate negativamente. Ammettere il contrario significherebbe consentire una sostanziale rimessione in termini: il termine decorre dalla ricezione del primo provvedimento negativo, tacito o espresso.

La Corte richiama il consolidato orientamento amministrativo sulla natura decadenziale del termine e sul carattere confermativo del diniego successivo, citando Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenze nn. 6 e 7 del 20 aprile 2006, oltre a TAR Lazio, Roma, sent. n. 3659/2025 e TAR Campania, Napoli, sent. n. 4519/2024. Precisano i giudici che la reiterazione è ammessa solo in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell’interesse legittimante; in loro assenza l’Amministrazione non è tenuta a riesaminare indefinitamente la medesima istanza. Nel caso concreto tali elementi di novità mancano: i medesimi documenti, per le stesse finalità difensive, erano già stati richiesti in precedenza.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate, in ragione della definizione in rito per rilievo officioso di una questione pregiudiziale e della costituzione di mera forma dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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