Diniego rinnovo permesso soggiorno per difetto di motivazione e bilanciamento (TAR Emilia-Romagna n. 106 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone all’Amministrazione di bilanciare l’automatismo ostativo connesso alla condanna per reati in materia di stupefacenti con la natura e l’effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale e lavorativo. Il diniego fondato esclusivamente sulle condanne penali, con un solo generico riferimento ai legami familiari e senza considerare la documentazione prodotta sull’attività lavorativa e sul mantenimento dei figli minori, è viziato per difetto di motivazione. Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione discrezionale quando risulti inficiata da manifesti deficit di ragionevolezza nella considerazione degli elementi di fatto addotti dal richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fondando il provvedimento sulla ritenuta pericolosità sociale desunta da plurime condanne per reati in materia di stupefacenti.

Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto ricorso al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza motivazionale, per non avere l’Amministrazione considerato i legami familiari in Italia, l’attività lavorativa e l’inserimento sociale. Nella fase cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza, rilevando il pregiudizio grave connesso al rapporto con i due figli minori inciso dall’immediata esecutività del rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nel bilanciamento tra l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’interesse alla vita familiare dell’immigrato. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 4 del t.u. immigrazione pone un automatismo ostativo per lo straniero condannato per i reati ivi elencati, compresi quelli inerenti gli stupefacenti.

Tale automatismo è però mitigato dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2007 e dalla Corte costituzionale n. 202 del 2013, secondo cui l’Amministrazione tiene conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno. Il potere diventa quindi discrezionale e il giudice può sindacarlo in presenza di manifesti deficit di ragionevolezza, in linea con Cons. Stato, Sez. III, n. 6539 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 6699 del 2018, che richiama la copertura dell’art. 8 CEDU.

Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto documentazione sullo stato di famiglia, sulla situazione lavorativa e reddituale e sull’inserimento scolastico dei figli, rappresentando nelle osservazioni endoprocedimentali il consolidarsi di nuovi elementi rispetto alla situazione valutata nel preavviso di rigetto.

Il Collegio rileva che di tali elementi l’Amministrazione non ha dato esauriente contezza: il bilanciamento è articolato con un solo generico riferimento ai legami familiari, senza menzione dei due figli minori, del loro mantenimento e dell’inserimento scolastico. Inoltre il provvedimento desume la fonte illecita del reddito dai fatti oggetto delle condanne, senza considerare la documentazione sulla situazione lavorativa, di cui l’Amministrazione non ha disconosciuto di avere avuto contezza in sede endoprocedimentale.

La motivazione questorile è dunque insufficiente, perché difetta della concreta considerazione di tutti gli elementi di fatto addotti. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato per difetto di motivazione, impregiudicata l’ulteriore attività valutativa dell’Amministrazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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