Serre solari bioclimatiche e SCIA: la funzione energetica prevale sulle finiture interne (Cons. Stato n. 6425 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di titoli edilizi, le serre solari bioclimatiche disciplinate dall’art. 17, comma 3, lett. b), n. 1, del r.r. Umbria n. 2/2015 sono qualificate dalla funzione di captazione diretta della radiazione solare e dal miglioramento del comfort ambientale, oltre che da requisiti strutturali tipizzati, e non determinano incremento di superficie utile coperta. Ne discende che la loro riconducibilità alla nozione di volume tecnico è ancorata esclusivamente a tale funzione energetica, restando irrilevanti i vincoli localizzativi contenuti in direttive interne non vincolanti e le finiture interne valorizzate dal giudice di primo grado. Decorso il termine di trenta giorni dall’art. 19 della legge n. 241/1990 senza rilievi, l’amministrazione può incidere sulla segnalazione solo con l’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non con una dichiarazione tardiva di irricevibilità.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di due unità immobiliari residenziali e del soprastante lastrico solare, pertinenza esclusiva delle stesse, in un complesso edilizio nel Comune di Perugia. Presentava la SCIA n. 1544/2021 (prot. n. 85404 del 30 aprile 2021) per una pluralità di interventi, tra cui due serre solari bioclimatiche ai piani decimo e undicesimo, un’opera pertinenziale, due pergolati e una scala interna di collegamento. Decorsi trenta giorni senza rilievi, avviava i lavori.
Con nota del 7 giugno 2021 il Comune dichiarava la SCIA irricevibile, ritenendo l’intervento soggetto a permesso di costruire. La società presentava istanza di sanatoria, definita con diniego del 18 marzo 2022, comunicato il 29 marzo 2022. Impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Umbria, che con sentenza n. 213/2024 rigettava la domanda principale e accoglieva quella subordinata per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e concentra la decisione sul motivo relativo alla qualificazione dell’intervento, assorbendo le ulteriori censure. L’art. 17, comma 3, lett. b), n. 1, del r.r. n. 2/2015 include le verande e serre solari non riscaldate tra le soluzioni di architettura bioclimatica non computate nella superficie utile coperta. Ne deriva che la serra solare deve presentare funzione di captazione solare e miglioramento della coibentazione, superficie vetrata non inferiore al 70%, assenza di impianti di riscaldamento e rispetto del limite dimensionale del 20% della SUC.
Il Collegio esclude valore vincolante alla prescrizione della direttiva interna comunale che impone la collocazione delle serre “preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest”: si tratta di indicazione priva di carattere cogente, non desumibile dal dato normativo. Parimenti irrilevante è la continuità delle finiture interne, quale il pavimento in parquet, valorizzata dal giudice di primo grado, che il Collegio qualifica al più come suggestiva.
La qualificazione è ancorata alla funzione energetica e ai requisiti strutturali tipizzati, senza vincoli localizzativi né requisiti attinenti alle finiture. L’art. 17, comma 7, del r.r. n. 2/2015 impone la relazione tecnica con il calcolo dell’energia risparmiata, la verifica del benessere termoigrometrico e la valutazione del comportamento dell’opera lungo l’intero arco dell’anno. Nel caso concreto la relazione energetica è stata redatta da tecnici qualificati con software certificato e la sua incompletezza — limitata alla stagione invernale e alla mancata distinzione del contributo delle singole serre — non riveste carattere decisivo, potendo l’amministrazione richiedere integrazioni tramite il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990.
Poiché dagli atti e dalla verificazione emerge che il manufatto è riconducibile alla nozione di serra solare ed è assimilabile a volume tecnico, non generando nuova volumetria né essendo destinato a uso abitativo, l’amministrazione non avrebbe potuto intervenire in autotutela sulla SCIA. In riforma della sentenza impugnata viene annullata la nota del 7 giugno 2021, con spese di entrambi i gradi compensate e quelle del verificatore divise in pari misura tra le parti.
Nota della Redazione
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