Giudizio di ottemperanza al giudicato sulle somme per l’estero (TAR Marche n. 362 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, con assegnazione di un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, del commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario risulti sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, ad assegnare le somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto. La decisione, la sentenza n. 749/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, era stata notificata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni di merito. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato la procedibilità del ricorso. Ha rilevato che, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, è decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, con la conseguenza che la domanda è ammissibile.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risultava eseguito. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.

Il Collegio ha assegnato all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario al mandato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Il Tribunale non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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