Diniego di sanatoria edilizia e obbligo di riesame dopo l’annullamento (Cons. Stato n. 5846 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune, dopo l’annullamento giurisdizionale di un diniego di permesso di costruire in sanatoria per difetto di istruttoria, è tenuto a riesaminare l’intera vicenda senza riproporre le motivazioni già censurate né eludere il giudicato. Nel valutare la doppia conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione deve accertare in concreto la disciplina urbanistica applicabile, la natura dei locali seminterrati e la loro incidenza sulla volumetria, le altezze e le distanze, avvalendosi di adeguato supplemento istruttorio. I locali non effettivamente interrati, in quanto tali, costituiscono volume. Il diniego che si fondi su carenze istruttorie è illegittimo e va annullato, confermandosi la decisione di primo grado.
Il Fatto
Una società proprietaria di un compendio immobiliare in località sottoposta a piano di lottizzazione presenta istanza di permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare difformità rispetto al titolo edilizio originario. Il Comune respinge la domanda una prima volta; il TAR annulla il provvedimento per carenza di istruttoria e ordina di riesaminare l’istanza alla luce dei motivi di ricorso. In sede di riedizione del potere l’amministrazione emette un nuovo diniego, che la società impugna nuovamente.
Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che il Comune non si è conformato al giudicato e ha nuovamente incentrato la motivazione sulla presunta illegittimità del titolo edilizio del 2014, invece che sulle difformità dei manufatti. Il Comune appella, sostenendo di avere correttamente verificato la conformità urbanistica rispetto al piano di lottizzazione e al P.R.G., la volumetria, le altezze, le distanze e il vincolo paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda convenzionale e pianificatoria, dalla originaria convenzione urbanistica del 1984 alla rinegoziazione del 2001 e alla successiva variante al piano di lottizzazione. Su questa base verifica se il diniego impugnato sia sorretto da un’istruttoria adeguata.
Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui, dopo l’annullamento di un provvedimento per difetto di istruttoria, l’amministrazione può riesaminare l’intera vicenda, ma non può riproporre motivazioni già censurate né eludere il giudicato (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2013). Sul rapporto tra P.R.G. e piano di lottizzazione, il piano attuativo prevale per gli aspetti specificamente disciplinati, mentre per il resto si applicano le norme del P.R.G. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 565/1998; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3766/2008).
In tema di volumetria, i locali che non sono effettivamente interrati costituiscono volume (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4212/2019): occorre verificare l’effettivo interramento del piano rispetto al piano campagna, profilo rilevante ai fini dell’eventuale aumento di volumetria e della sanatoria.
La Corte rileva che la volumetria dei fabbricati corrisponde, salvo lievi dismetrie da valutare secondo le tolleranze costruttive, a quella assentita con il pregresso permesso di costruire. La questione dei piani seminterrati, destinati a cantine e depositi, richiedeva un previo esperimento istruttorio, poiché il piano campagna e quello di calpestio non erano stati definitivamente sistemati.
Anche le distanze tra fabbricati e confini risultano coincidenti, entro i limiti delle tolleranze, con quelle del titolo originario mai venuto meno. Il riferimento alla mancanza del locale soggiorno è palesemente infondato, in presenza di un soggiorno-cucina delle dimensioni prescritte. Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche risultano rilasciate in occasione del titolo originario, pur necessitando di un supplemento istruttorio sull’attualità. L’appello è quindi respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.