Orari di esercizio e ordinanza sindacale: no alla revoca parziale della licenza (TAR Veneto n. 471 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il sindaco limita temporaneamente l’orario di apertura di un pubblico esercizio, per fronteggiare situazioni di pregiudizio della sicurezza e della tranquillità pubblica, non integra una revoca, nemmeno parziale, della licenza d’esercizio, poiché non incide sul titolo abilitativo ma soltanto sulle modalità temporali del suo esercizio. Il potere di ordinanza ex art. 50, comma 5, T.U.E.L. può essere esercitato tutte le volte in cui appaia necessario superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Il requisito dell’urgenza che connota tale potere giustifica l’obliterazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Gli atti di indirizzo interni dell’ente, come il protocollo per l’inibizione del disturbo alla quiete pubblica, non costituiscono autolimiti ai presupposti normativi della misura.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Verona. Con ordinanza sindacale n. 47 dell’08.11.2024, il Comune ha imposto la limitazione dell’orario di apertura alla fascia 7:00–20:00 per trenta giorni consecutivi, a partire dal 10 novembre 2024. La misura è stata motivata dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica e la quiete urbana, in seguito a numerosi episodi di disturbo e degrado nei pressi del locale, segnalati da esposti dei residenti e da interventi delle forze dell’ordine. In precedenza, la Questura aveva disposto la sospensione dell’attività per dieci giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S..

La società ha impugnato l’ordinanza con tre motivi, poi integrati da motivi aggiunti, contestando la qualificazione della misura come revoca parziale della licenza, la carenza dei presupposti e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune e la Questura si sono costituiti, ribadendo la gravità della situazione di degrado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, il Tribunale rileva che l’ordinanza sindacale non ha disposto alcuna revoca, ancorché parziale, della licenza, bensì una riduzione temporanea dell’orario di apertura, giustificata dai gravi fatti evidenziati dalla Questura e dalla necessità di tutelare sicurezza e quiete pubblica, in considerazione della rilevanza e della frequenza degli episodi verificatisi in concomitanza con le aperture notturne.

Quanto al secondo motivo, la documentazione prodotta dimostra che gli episodi nei pressi del locale, negli orari di protrarsi dell’attività, hanno causato un grave turbamento della sicurezza e della tranquillità pubblica. La temporanea riduzione dell’orario costituisce misura adeguata e proporzionata, idonea ad assicurare la prosecuzione della gestione e, insieme, ad allontanare i soggetti pericolosi dediti a frequentare il locale nelle ore notturne, secondo un ragionevole bilanciamento tra libertà d’impresa e diritto del vicinato alla sicurezza e al riposo notturno (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 giugno 2025, n. 490).

Sul terzo motivo, il Tribunale esclude la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. L’ordinanza è stata adottata in seguito al provvedimento della Questura e in considerazione dell’esigenza di intervenire con massima sollecitudine. Il requisito dell’urgenza, che legittima e connota l’adozione della misura ai sensi dell’art. 50, comma 5, T.U.E.L., giustifica l’obliterazione dell’obbligo di comunicazione d’avvio, data la necessità di fronteggiare l’imminente pericolo che il potere di ordinanza intende prevenire o arginare (T.A.R. Campania, Sez. V, 6 dicembre 2024, n. 6823).

I motivi aggiunti sono infondati. Il Protocollo bar fracassoni, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 323 del 10 agosto 2016, è un atto di indirizzo interno, volto a disciplinare le fasi del procedimento, senza dare luogo ad autolimiti né influire sui presupposti normativi della misura, che può sempre essere adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, T.U.E.L.. La tesi dell’inimputabilità dei disordini alla gestione non trova riscontro nei fatti accertati: gli episodi sono stati favoriti, se non occasionati, dal prolungamento notturno dell’attività, capace di attrarre soggetti dediti al consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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