Obbligo di accoglienza immediata dei richiedenti protezione internazionale (TAR Lazio n. 13286 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ammissione alle misure di accoglienza presentata dal cittadino straniero richiedente protezione internazionale impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. La temporanea indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non può tradursi in un diniego: l’obbligo di assicurare l’accoglienza ha carattere immediato e non è comprimibile per ragioni meramente organizzative. L’inserimento in una lista di attesa costituisce atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l’obbligo di legge. La condizione di “eccezionale e documentata vulnerabilità” non è presupposto per l’accesso alle misure ordinarie, essendo rilevante solo per le particolari misure previste per le persone vulnerabili dall’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, aveva avanzato istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale di cui al d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione, rimasta inerte, non aveva adottato alcun provvedimento espresso sulla domanda.
Avverso tale silenzio il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando nota difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la fondatezza del ricorso, richiamando la disciplina del d.lgs. n. 142/2015 che pone a carico dell’Amministrazione specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. Tale quadro normativo si inserisce nel generale dovere di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine legale.
La posizione del ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale, è assistita da un obbligo di accoglienza che, secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. Il Collegio ha citato, sul punto, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 8670 del 2025, secondo cui l’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015.
Ne consegue che la temporanea indisponibilità di posti non può risolversi in un diniego, né l’inserimento in una lista di attesa può considerarsi satisfattivo dell’obbligo di legge. Le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione.
Il Collegio ha altresì escluso che l’assenza di condizioni di vulnerabilità possa ostare all’accesso alle misure ordinarie: tale requisito è indispensabile esclusivamente per le particolari misure di accoglienza riservate alle persone vulnerabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015. Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
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Nota della Redazione
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