Sospensione cautelare per lex specialis non ripubblicata dopo modifiche sostanziali (TAR Abruzzo n. 40 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata integrale ripubblicazione della lex specialis a seguito di modifiche sostanziali e innovative del bando e del disciplinare di gara, intervenute dopo la pubblicazione originaria e la fissazione del termine di presentazione delle offerte, integra il fumus boni iuris ai fini della sospensione cautelare della procedura. Il requisito di capacità economico-finanziaria parametrato ai “migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando” impedisce ai concorrenti di valorizzare l’annualità 2025, pur essendo la data di presentazione delle offerte stata più volte prorogata per effetto di dette modifiche.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il bando e il disciplinare della gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, mediante appalto integrato, per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Avezzano (CIG B9CB4017B5), nonché gli atti di approvazione assunti da AreaCom e dalla ASL competente. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato le determinazioni di rettifica della documentazione di gara, deducendo l’illegittimità del mancato integrale rinnovo della pubblicazione a fronte di interventi modificativi innovativi, in particolare in materia di requisiti SOA, criteri premiali e obblighi occupazionali, oltre alla questione del requisito di fatturato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo sollevata da AreaCom, rilevando come la ricorrente non avesse chiesto unicamente l’annullamento parziale della documentazione di gara ma anche, con il quarto motivo, la ripubblicazione del bando per le plurime illegittimità denunciate. Di conseguenza, la modifica dei soli tre punti indicati dall’Amministrazione non rende improcedibile il gravame. Quanto ai motivi aggiunti, i termini di impugnazione delle determinazioni successive non sono ancora decorsi.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto che le modifiche apportate da AreaCom non sono meramente confermative ma innovative. Tale qualificazione assume rilievo decisivo poiché, a fronte di interventi sostanziali sulla lex specialis successivi alla pubblicazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla ripubblicazione integrale degli atti di gara, onde garantire la par condicio dei concorrenti e la conoscibilità effettiva delle regole.
Ulteriore profilo di illegittimità è stato ravvisato nella previsione del punto 8.1.4 del disciplinare, che richiede un fatturato per servizi di ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (30 dicembre 2025). Tale clausola esclude l’anno 2025 per la comprova del requisito, nonostante le plurime modifiche del termine di presentazione delle offerte intervenute nel 2026, impedendo ai concorrenti di avvalersi dell’annualità più recente e maggiormente rappresentativa della propria capacità economica. Sul periculum in mora, la Corte ha ritenuto sussistente il pregiudizio derivante dalla prosecuzione della procedura sulla base di una lex specialis sostanzialmente modificata ma non integralmente ripubblicata, che preclude alla ricorrente di spendere i requisiti maturati nell’esercizio 2025.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata accolta, con sospensione dei provvedimenti impugnati e fissazione dell’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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