Diniego di variazione catastale impugnabile come atto di classamento (Cass. civ. Sez. V n. 21010 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente il ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali richiamate dall’art. 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546/1992, che devolve alla giurisdizione tributaria le controversie sulla consistenza e sul classamento delle unità immobiliari urbane e sull’attribuzione della rendita catastale. Il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di variazione della classificazione catastale concerne una di tali operazioni e non integra un semplice diniego di autotutela: esso è pertanto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, oggi Corti di giustizia tributaria. Ne consegue che al proprietario va riconosciuta, senza limiti temporali, la facoltà di chiedere la rettifica della rendita o della categoria proposta con la procedura DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunciata non corrisponda al vero, e di rivolgersi al giudice in caso di risposta negativa.

Il Fatto

Una società proprietaria di un complesso industriale in stato di fatiscenza e collabenza sin dal 2002 ha chiesto all’amministrazione finanziaria, con istanza del gennaio 2019, di retrodatare la decorrenza del classamento catastale in categoria F/2, attribuito su proposta della stessa contribuente nel maggio 2018. L’ufficio ha respinto l’istanza con provvedimento del maggio 2019, confermando la decorrenza ex nunc.

La società ha impugnato il diniego davanti al giudice tributario. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ritenuto l’atto qualificabile come diniego di autotutela e, perciò, non impugnabile; ha poi comunque esaminato il merito, reputando la discrasia cronologica imputabile esclusivamente alla contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e la natura accertativa del procedimento di classamento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’atto. Il giudice di appello aveva inquadrato l’istanza come richiesta di autotutela, concludendone l’inimpugnabilità. Secondo la Suprema Corte deve invece preferirsi la qualificazione nei termini di una istanza di variazione della classificazione catastale, espressione di un diritto esercitabile in qualunque momento, perché il procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira soltanto a definire il valore economico del bene in vista della tassazione.

Il collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il termine di dodici mesi fissato dall’art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la determinazione della rendita definitiva non ha natura perentoria, ma ordinatoria. La rendita catastale, inoltre, non ha efficacia costitutiva di alcuna obbligazione fiscale, ma solo efficacia riflessa e pluriennale, che esclude ogni ipotesi di definitività: come l’amministrazione può sempre rettificare la rendita proposta, così il contribuente, avvedutosi dell’errore dichiarativo, può correggerlo.

La non emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte cristallizzerebbe un’imposizione falsata nei presupposti, in contrasto con il principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost. e con il principio di collaborazione e buona fede dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212. La dichiarazione di classificazione catastale è atto iniziale di un procedimento cooperativo e non negoziale, modificabile in ragione di nuovi elementi di conoscenza.

Sul piano processuale, la Corte osserva che l’art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546/1992 ammette il ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, senza distinguere tra tipologie: il diniego di variazione concerne il classamento della singola unità immobiliare ed è quindi impugnabile. Il giudice di merito, qualificando diversamente l’atto, ha accolto l’appello incidentale dell’amministrazione e si è astenuto dall’esame dell’istanza.

Quanto alle argomentazioni di merito svolte ad abundantiam dal giudice di appello dopo il rilievo di inammissibilità, esse restano ipotetiche e non onerano la parte soccombente: la decisione sul merito è tamquam non esset e occorre rinnovare l’accertamento. Il riesame del classamento diretto a correggere errori originari produce rettifica retroattiva (ex tunc); se fondato su elementi sopravvenuti, la rettifica è ex nunc. Il primo motivo è accolto, gli altri assorbiti; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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