Enunciazione di atto e tassazione di registro: la verifica dell’Agenzia è inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3134 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tassazione per enunciazione di un atto non registrato, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, presuppone che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia un espresso richiamo al negozio, con la specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto. La mera deduzione di circostanze dalle quali possa solo desumersi l’esistenza di un rapporto giuridico non è sufficiente a integrare l’enunciazione, né questa può configurarsi quando l’atto sia richiamato al solo fine di farne valere la nullità e di comprovare il diritto alla restituzione di somme versate. L’accertamento circa la presenza o meno dei presupposti dell’enunciazione costituisce questione di merito, il cui sindacato in sede di legittimità non può essere richiesto sotto il profilo della violazione di legge.
Il Fatto
Con avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate recuperava l’imposta di registro dovuta in relazione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, con il quale era stato ingiunto a una società il pagamento di una somma in favore del contribuente. L’Ufficio assoggettava a tassazione, tra l’altro, una scrittura privata non registrata, ritenuta enunciata nel provvedimento monitorio sulla base del richiamo contenuto nel ricorso.
Il contribuente impugnava l’avviso, sostenendo che la scrittura non era stata enunciata nel decreto, essendo stata menzionata nel ricorso esclusivamente per farne valere la nullità e per provare il diritto alla restituzione delle somme corrisposte. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale, pronunciando sull’appello principale dell’Ufficio e su quello incidentale del contribuente, confermava l’esclusione della tassazione per enunciazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con il quale l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 2, 5 e 22 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 9 della Tariffa, parte I, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la configurabilità dell’enunciazione della scrittura privata nel ricorso monitorio.
La Suprema Corte ha rilevato che la verifica circa la presenza, nel decreto ingiuntivo, dell’enunciazione di un atto soggetto a registrazione costituisce questione di merito, risolta negativamente dai giudici di merito e non riproponibile in sede di legittimità, attenendo all’apprezzamento dei fatti e degli atti tassati. La doglianza dell’Amministrazione, lungi dal denunciare un errore di diritto, mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto, sollecitando un non consentito giudizio di merito dinanzi al giudice di legittimità.
La Corte ha inoltre osservato che il motivo risultava inammissibile anche per il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stati specificamente indicati gli atti processuali e i documenti posti a fondamento della censura, né trascritto integralmente il ricorso monitorio che richiamava la scrittura privata, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La doglianza è stata infine ritenuta generica, per non avere indicato le ragioni per cui le disposizioni invocate sarebbero state falsamente applicate dal giudice di merito.
Con la declaratoria di inammissibilità del primo motivo, la Corte ha assorbito le ulteriori censure del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato, rigettando il ricorso e condannando l’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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