Diniego del visto turistico annullato per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Lazio n. 6509 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di visto d’ingresso, ancorché reso sul modello prestampato di cui al regolamento CE n. 810/2009, deve essere supportato da un fascicolo procedimentale eloguente che dia conto degli elementi a fondamento della decisione; in mancanza, l’amministrazione è tenuta a chiarire le ragioni del diniego anche nella sezione “other remarks”, non potendo supplire con motivazione postuma in sede giudiziale. Il precedente rifiuto del visto non determina l’automatico rigetto di una nuova istanza, che va valutata autonomamente ai sensi dell’art. 21, comma 9, del regolamento CE n. 810/2009, potendo i dinieghi pregressi essere considerati solo all’esito di un vaglio critico che ne accerti il motivo e lo raffronti alla situazione attuale. La valutazione di rischio migratorio ha natura prognostica e postula l’accertamento di indici oggettivi, non potendo l’inattendibilità della documentazione fondarsi su meri sospetti, ma su verifiche istruttorie riscontrabili nell’incarto procedimentale. La mancata effettuazione del colloquio consolare di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011 integra un sintomo di difetto istruttorio, ove esso avrebbe potuto consentire un efficace contraddittorio sugli elementi di dubbio. La corte annulla il provvedimento e ordina il riesame, ponendo le spese a carico dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina kenyota, impugnava il diniego del visto d’ingresso per turismo n. 1681 del 17.09.2024, emanato dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi. Dopo un primo rigetto (n. 1320 del 22.07.2024), la domanda era stata riproposta con contenuti pressoché identici; l’Ambasciata, a seguito di preavviso di rigetto e di un’integrazione istruttoria sollecitata dalla stessa sede diplomatica, aveva nuovamente negato il visto, sulla base di “ragionevoli dubbi sull’affidabilità e l’autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto”.
La ricorrente deduceva la violazione della disciplina di settore, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale. Il Ministero degli Affari Esteri si costituiva con atto di mero stile. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 4300/2025, il Collegio disponeva il riesame e, con successiva ordinanza n. 23124/2025, un’istruttoria sullo stato del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando i profili di carattere istruttorio e motivazionale, nonché il travisamento dei presupposti fattuali, alla luce dell’inottemperanza all’ordinanza cautelare, rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
In primo luogo, il Collegio ha osservato che l’uso del modello prestampato è ammissibile solo se il fascicolo procedimentale è eloquente nel rappresentare gli elementi che hanno condotto alla decisione; in caso contrario, l’amministrazione deve chiarire la motivazione anche compilando il campo “other remarks”, considerato il divieto di motivazione postuma in sede giudiziale.
Quanto alla posizione lavorativa e reddituale, la sede diplomatica aveva travisato la società datrice di lavoro, indicando la Sultan Palace Development Ltd anziché la Sultan Palace Kikambala Limited; la Corte ha pertanto ritenuto meritevole di approfondimento la posizione della ricorrente, previo esame della documentazione versata in giudizio e previo colloquio, considerando anche le voci di reddito documentate ai fini della valutazione del rischio di emigrazione.
Il Collegio ha inoltre stigmatizzato la mancata effettuazione del colloquio consolare ex art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011, di fondamentale rilevanza per instaurare un contraddittorio efficace sugli elementi di dubbio; ha richiamato il principio per cui il precedente rifiuto non comporta il diniego automatico di una nuova domanda, e che i dinieghi pregressi possono essere valorizzati solo previo accertamento critico del motivo e raffronto con la situazione attuale. La valutazione di rischio migratorio, infine, deve fondarsi su indici oggettivi e non su meri sospetti. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento e condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.