Silenzio della stazione appaltante e sopravvenuto diniego sull’adeguamento prezzi (TAR Veneto n. 917 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, presupposto della pronuncia sul silenzio è il permanere, al momento della decisione, di una situazione di inerzia imputabile all’Amministrazione. L’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso, purché non meramente interlocutorio, endoprocedimentale o soprassessorio, elide l’interesse alla decisione sull’azione proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non ricorre, in tal caso, la cessazione della materia del contendere, che presuppone un assetto sopravvenuto satisfattivo del bene della vita controverso. La declaratoria di improcedibilità non esime il giudice dalla valutazione di soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese.

Il Fatto

Una società affidataria di un appalto pubblico per l’efficientamento energetico di scuole primarie comunali ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di adeguamento dei prezzi contrattuali e sulla successiva diffida, avanzate ai sensi dell’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50 del 2022, con condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso.

L’appalto era stato aggiudicato e stipulato nel 2023, eseguito nel 2024 con due sospensioni disposte dalla stazione appaltante e plurimi stati di avanzamento. Costituitosi in giudizio, il Comune ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, trattandosi di pretesa patrimoniale e paritetica relativa alla fase esecutiva del rapporto, e in via subordinata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo trasmesso in corso di causa una nota di espresso diniego fondata sull’accesso dell’appalto al Fondo per le opere indifferibili. La ricorrente ha preso atto della sopravvenienza, insistendo per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia originaria e per le spese secondo soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e prescinde dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione in applicazione del principio della ragione più liquida. La decisione si fonda sul rilievo che l’interesse alla pronuncia sul silenzio viene meno quando, prima della decisione, l’Amministrazione adotti un provvedimento espresso idoneo a superare l’inerzia.

Il giudice richiama un orientamento consolidato, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 9543 del 2024 e, in termini conformi, TAR Campania, Napoli, n. 7652 del 2025 e TAR Puglia, Bari, n. 113 del 2026. La nota comunale sopravvenuta contiene una definitiva presa di posizione sulla pretesa, negando l’adeguamento sul presupposto della preclusione derivante dall’accesso al FOI: si tratta di determinazione finale espressa che, indipendentemente dalla qualificazione formale, dalla correttezza giuridica e dall’impugnabilità in altra sede, esaurisce il segmento di tutela proprio del giudizio.

Il Collegio respinge la diversa prospettazione della ricorrente, che vorrebbe ricondurre la vicenda alla cessazione della materia del contendere: tale figura presuppone il venir meno della res litigiosa per un assetto satisfattivo del bene della vita, mentre qui il provvedimento non ha soddisfatto la pretesa sostanziale ma si è limitato a colmare l’inerzia procedimentale. La riserva di motivi aggiunti, inoltre, non impedisce la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, in difetto di rituale instaurazione di un sindacato sulla legittimità del diniego sopravvenuto.

Sulle spese, il Collegio reputa sussistenti giusti motivi per l’integrale compensazione. Pur dovendosi compiere la valutazione di soccombenza virtuale, essa non conduce a una chiara individuazione di una parte virtualmente soccombente: da un lato il Comune ha riscontrato solo dopo l’instaurazione del giudizio, dall’altro la questione di giurisdizione non è di univoca lettura, essendo prospettata la riconduzione della pretesa al diritto soggettivo sulla base di un recente arresto (Cons. Stato, sez. V, n. 9568 del 2025). La controversia, inoltre, presenta apprezzabile complessità in fatto e in diritto, implicando la ricostruzione del regime di un appalto finanziato in ambito PNRR e l’incidenza del previo accesso al FOI.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *