Competenza territoriale e criterio degli effetti diretti dell’atto impugnato (TAR Lazio n. 3383 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di competenza territoriale del giudice amministrativo, il criterio principale fondato sulla sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato è sostituito da quello degli effetti diretti dell’atto quando questi si esauriscono esclusivamente nell’ambito territoriale di una diversa Regione. L’art. 13, comma 1, cod. proc. amm. va letto in chiave di complementarietà tra i due criteri, con prevalenza dell’efficacia spaziale segnalata dall’avverbio “comunque”. Ne consegue che il TAR adito in base alla sola sede dell’autorità è incompetente se il provvedimento spiega i propri effetti in un’unica circoscrizione regionale. La pronuncia di incompetenza territoriale resa all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica assume la forma della sentenza e non dell’ordinanza.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Commissario Straordinario, coincidente con il Prefetto di Genova, ha autorizzato una deroga al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non nel Sito di Interesse nazionale di Cogoleto Stoppani. L’atto è stato adottato ai sensi dell’art. 12 della legge 44/2019 e notificato alla società nel febbraio 2022.
Il Ministero, costituendosi, ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito. La questione riguarda quindi la corretta individuazione del giudice competente a conoscere dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., che individua il criterio della sede dell’amministrazione e, nel secondo periodo, quello degli effetti diretti limitati all’ambito regionale. Il rapporto tra i due criteri non è di gerarchia rigida, ma di complementarietà e reciproca integrazione.
Secondo il Tribunale, l’avverbio “comunque” contenuto nella norma impone di guardare in primo luogo all’efficacia dell’atto. Se questa è circoscritta a una sola Regione, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale, con la conseguenza che diviene competente il Tribunale di quella Regione.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 13/2021, che ha precisato la sostituibilità del criterio della sede quando l’efficacia dell’atto si esplichi esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR, nonché la Adunanza Plenaria del 24 settembre 2012, nel medesimo senso.
Nel caso concreto, gli effetti del provvedimento impugnato e dei provvedimenti presupposti sono interamente limitati al territorio della Regione Liguria, segnatamente all’interno del SIN di Cogoleto. Non vengono in rilievo atti generali o a efficacia ultraregionale. Da qui il difetto di competenza territoriale del TAR Lazio, in favore del TAR Liguria, sede di Genova, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto.
Sul piano processuale, il Collegio rileva che l’incompetenza territoriale deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, poiché l’art. 15, comma 4, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 160/2012, riserva la forma dell’ordinanza ai soli casi di decisione sulla domanda cautelare o in camera di consiglio per la pronuncia immediata. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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