Conto giudiziale regolare per analiticità della rendicontazione e discarico degli agenti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 5 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la valutazione di regolarità della gestione del fondo economale degli agenti contabili si fonda sul grado di analiticità della documentazione depositata. Quando il conto analitico della gestione consente di verificare l’ammissibilità delle spese e di imputare i singoli fatti gestori a ciascun agente, il conto può essere dichiarato regolare anche in presenza di irregolarità formali, quali la mancata redazione di distinte rendicontazioni da parte degli agenti succedutisi nella titolarità del fondo o l’assenza di un autonomo conto giudiziale del subagente. L’assenza di ammanchi e la conformità della gestione all’ordinamento regionale giustificano il discarico degli agenti.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione delle minute spese della Sezione Protezione Civile di una Regione per l’esercizio 2016, resa da tre agenti contabili — due agenti principali, avvicendatisi nel corso dell’anno, e un subagente — in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della medesima Sezione. Il conto giudiziale, depositato nel 2020, era stato accompagnato da un DDR di approvazione e parifica, dalla relazione dell’organo di controllo interno e dal provvedimento di approvazione definitiva.
Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva segnalato taluni profili critici: i due agenti succedutisi non avevano presentato due distinte rendicontazioni; il subagente non aveva compilato un autonomo conto giudiziale; la restituzione dell’anticipazione non utilizzata era avvenuta oltre la chiusura dell’esercizio. Aveva tuttavia concluso per la regolarità del conto e il discarico, in assenza di ammanchi. La questione giunge al Collegio per la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la struttura della rendicontazione, composta da quattro prospetti: il conto di sintesi e il conto analitico della gestione, per l’ordine di accreditamento, e i corrispondenti prospetti per tipologia di spesa. La gestione fa riferimento a un ordine di accreditamento corrispondente a un’apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere di euro 35.000,00. I documenti risultano redatti in conformità ai modelli della delibera di Giunta regionale che disciplina la materia.
Il Collegio dà conto della quadratura del conto: anticipazioni per complessivi euro 19.828,93, pagamenti per euro 18.705,72 e riversamento in Tesoreria del residuo dell’anticipazione, con conseguente quadratura sostanziale. Non risultano pagamenti in sospeso, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
La Corte rileva poi il profilo di maggiore frizione: i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dagli agenti principali, ma in via ordinaria dal subagente, che dunque non ha operato saltuariamente, bensì in via esclusiva. Tale circostanza avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, anche in vista dell’esatta individuazione delle responsabilità. Il vizio formale è tuttavia neutralizzato dal fatto che il subagente ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Il punto decisivo è il livello di specificità delle annotazioni del conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa. Esso ha consentito di verificare l’ammissibilità delle tipologie di spesa, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla delibera regionale di autorizzazione, nonché l’imputazione dei singoli fatti gestori all’agente che li ha posti in essere. La gestione del fondo economale è risultata conforme alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
Alla luce di ciò, in assenza di ammanchi, il Collegio dichiara il conto regolare e discarica gli agenti. In assenza di statuizione di condanna, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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