Indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità nella misura del 60 per (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 126 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 febbraio 2022, pronunciata nel caso D’Amico c. Italia, sanziona la violazione dell’art. 6 CEDU per l’effetto retroattivo dell’art. 1, commi 774-776, legge n. 296/2006, ma non legittima la disapplicazione di tale disciplina né una nuova rimessione alla Corte costituzionale quando il giudizio sia stato radicato molti anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni censurate, difettando l’ingerenza del legislatore nella lite pendente. L’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità sorta dopo l’entrata in vigore della legge n. 335/1995 va attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, non in misura intera: è quanto impone l’interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 774, legge n. 296/2006, che ha abrogato l’art. 15, comma 5, legge n. 724/1994 e ha ricondotto l’eccezione al sistema generale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una pensione di reversibilità attribuita in conseguenza del decesso del coniuge, già appartenente all’Esercito italiano e titolare di trattamento previdenziale liquidato prima del 1995, ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’indennità integrativa speciale nella misura intera, o quantomeno nel 60%, sulla prestazione di reversibilità. L’INPS aveva liquidato detta indennità nella percentuale del 60%, inserendola nella voce pensionistica complessiva senza indicazione separata.

La ricorrente ha invocato la disapplicazione della legge n. 269/2006, in ragione della sentenza CEDU sul caso D’Amico, e in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. e con l’art. 6 CEDU. L’INPS si è costituito eccependo la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio e l’infondatezza nel merito, richiamando l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e l’interpretazione autentica del 2006.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ricostruisce dapprima il contenuto della sentenza CEDU evocata dalla ricorrente. La Corte di Strasburgo ha riscontrato la violazione dell’equo processo perché l’intervento legislativo del 2006 era sopraggiunto mentre pendeva l’appello dell’INPDAP davanti alla Sezione giurisdizionale centrale, modificando definitivamente l’esito della lite nella quale lo Stato era parte. La legge, osserva la Corte europea, aveva escluso dal proprio campo di applicazione le pensioni di reversibilità già liquidate con decisioni giudiziarie irrevocabili e aveva determinato retroattivamente i termini delle controversie pendenti.

Su questa base il giudice contabile esclude i presupposti per la disapplicazione delle norme censurate. La situazione sottoposta al suo esame è diversa: il ricorso è stato radicato molti anni dopo la riforma del sistema pensionistico e dopo l’entrata in vigore della disciplina contestata, sicché non è dato riscontrare alcuna effettiva interferenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia idonea a influenzare l’esito della controversia in corso.

Per le medesime ragioni il giudice ritiene non ricorrenti i presupposti per una nuova rimessione alla Corte costituzionale, richiamando le sentenze n. 74 del 2008, n. 228 del 2010, n. 1 del 2011 e n. 227 del 2014, che hanno già superato il vaglio di legittimità delle disposizioni.

Nel merito, poiché la pensione di reversibilità è stata concessa in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 296/2006, il giudice reputa corretta la liquidazione dell’indennità nella misura del 60%. L’art. 1, comma 774, legge n. 296/2006 ha interpretato autenticamente l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 nel senso che, per le pensioni di reversibilità sorte dopo l’entrata in vigore di quest’ultima, l’indennità già in godimento del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta.

Il successivo comma 776 ha abrogato l’art. 15, comma 5, legge n. 724/1994, che in caso di decesso del titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994 aveva consentito l’attribuzione dell’indennità in misura intera. Venuta meno tale eccezione, si applica il sistema generale e la misura del trattamento spettante alla ricorrente si attesta nel 60% della pensione del dante causa. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione integrale delle spese per la difficoltà della materia e le difficoltà insorte nel reperimento della documentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *