Illegittima riadozione dei bilanci sanitari per violazione del principio di realizzazione (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 59 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del sindacato di legalità e regolarità sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, qualificano come illegittima la “riadozione” dei bilanci d’esercizio già adottati, disposta dall’azienda su richiesta della regione per recepire il tardivo provvedimento di riparto del fondo sanitario regionale. Tale operazione non integra un cambiamento di stime contabili né un errore emendabile ex OIC 29, poiché la voce di contributo non era ancora materialmente realizzatasi nell’esercizio di riferimento. La registrazione contabile di un ricavo privo di titolo viola il principio di realizzazione e quello della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’art. 2423 bis, comma 1, cod. civ., restando il potere di adozione del bilancio in capo all’azienda e quello di approvazione in capo alla regione, entro il termine del 31 maggio.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha esaminato i bilanci d’esercizio di un’azienda sanitaria provinciale relativi agli esercizi 2020/2023, acquisiti anche attraverso più note istruttorie e riscontri documentali. L’istruttoria ha fatto emergere che l’azienda, dopo aver adottato i bilanci con una prima deliberazione, li ha successivamente modificati e riadottati in forza di richieste provenienti dal Dipartimento regionale della salute, motivate dal tardivo intervento del decreto di riparto del fondo sanitario regionale e dalla conseguente riformulazione della tabella di riconciliazione dei crediti.
La questione metodologica è divenuta centrale perché la continua variazione dei dati contabili rendeva impossibile il raffronto comparativo tra le annualità, presupposto indispensabile del giudizio sull’andamento economico-finanziario dell’ente. La Sezione ha quindi ritenuto di dover qualificare giuridicamente la procedura di riadozione prima di procedere all’analisi finanziaria dei bilanci.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove dal quadro normativo del controllo finanziario sugli enti del Servizio sanitario nazionale, delineato dall’art. 1, commi 166 e 170, legge n. 266/2005 e dall’art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, ha ascritto tale sindacato alla categoria del controllo di legalità e regolarità, con finalità dinamica di adozione di effettive misure correttive, prevedendo effetti inibitori sui programmi di spesa in caso di inottemperanza.
Nel merito, la Sezione osserva che la regione ha giustificato la riadozione invocando l’art. 2423 bis cod. civ. e il principio contabile OIC 29, ma ha operato un salto logico. Il punto 29 dell’OIC 29 disciplina i cambiamenti di stime contabili, che presuppongono l’esistenza della voce di bilancio; nel caso di specie, invece, il contributo per riparto del fondo sanitario non era ancora venuto a esistenza nell’esercizio di riferimento, mancando il titolo dal soggetto debitore che ne dimostri la realizzazione empirica.
Ne deriva che non può parlarsi di variazione di stima, bensì di registrazione contabile di un’operazione non avvenuta. Ciò viola il principio di realizzazione e la prevalenza della sostanza sulla forma, ancor prima che il principio di prudenza. La Sezione precisa che, quand’anche il tardivo decreto di riparto fosse qualificato come errore, la riapertura di un bilancio già chiuso non sarebbe comunque consentita: l’OIC 29 impone la correzione degli errori rilevanti sul saldo d’apertura del patrimonio netto, con determinazione retroattiva dei dati comparativi, e degli errori non rilevanti nel conto economico dell’esercizio di individuazione.
Sul riparto di competenze, la Sezione chiarisce che il potere di adozione del bilancio resta in capo all’azienda, mentre alla regione spetta un potere di controllo e di approvazione entro il 31 maggio dell’anno successivo, secondo l’art. 32 del d.lgs. n. 118/2011 e le leggi regionali in materia. La riadozione è stata quindi ritenuta irregolare sia sul piano temporale, per essere intervenuta oltre il termine, sia nel merito, per aver modificato voci non riconducibili a illegittimità riscontrate in sede di controllo.
La Sezione accerta pertanto la violazione dell’art. 2423 bis, comma 1, cod. civ. per tutte le annualità esaminate e, ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, dispone che l’azienda adotti, nei sessanta giorni successivi, le misure correttive indicate: adozione del bilancio entro il 30 aprile, rispetto dei principi contabili, regolarizzazione dei saldi relativi a crediti e contributi per ripiano perdite, efficientamento dei pagamenti e del recupero dei crediti.
Nota della Redazione
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