Diploma magistrale non basta per la stabilizzazione nei ruoli comunali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10025 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall’art. 1, comma 605, legge n. 296/2006, né, di conseguenza, per l’accesso alla stabilizzazione nei ruoli. La clausola che consente l’inserimento dei “docenti già in possesso di abilitazione” non estende la platea dei soggetti aventi titolo, ma preserva le aspettative di chi, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avesse già conseguito il titolo necessario all’iscrizione. Il valore abilitante del diploma, riconosciuto ai soli fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo o di istituto, non equivale a titolo utile per le graduatorie permanenti. Il giudice di merito non viola l’art. 115 cod. proc. civ. quando valuta le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Il Fatto
La ricorrente, maestra di infanzia, aveva chiesto l’accertamento del diritto alla stabilizzazione nei ruoli comunali in categoria C, nell’ambito di una procedura indetta dal Comune di Napoli con determinazione dirigenziale del 2009. Il diniego dell’amministrazione si fondava sul possesso del solo diploma di scuola magistrale di durata triennale.
Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012, che aveva riconosciuto al diploma magistrale il valore di titolo abilitante ai fini dell’inserimento nella II fascia della graduatoria di circolo o di istituto. La Corte d’Appello di Napoli ha riformato la decisione, rilevando che alla procedura poteva partecipare solo il personale assunto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale, o che avesse superato un esame di abilitazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il controricorso del Comune è stato notificato tardivamente, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149/2022, prorogato secondo l’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ. Da qui la dichiarazione di nulla sulle spese.
Nel merito, i quattro motivi sono dichiarati inammissibili o infondati. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte chiarisce che la norma è lesa solo quando il giudice giudichi su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dai casi consentiti, non quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove. La ricorrente opponeva una propria lettura degli atti, operazione inammissibile in sede di legittimità.
Il nucleo del provvedimento è nel secondo e terzo motivo. La Corte richiama il principio già affermato (Cass. n. 3830/2021 e successive conformi, tra cui Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022) e fatto proprio dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 11/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019): il solo diploma magistrale non era mai stato requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, e pertanto non abilita all’inserimento nelle graduatorie permanenti, evoluzione di quelle per titoli.
La Corte respinge l’argomento fondato sull’art. 4 del d.l. n. 87/2018, che ha ribadito la natura abilitante del diploma e consentito la partecipazione al concorso riservato. La ragione dell’esclusione non risiede nella negazione del valore abilitante, ma nell’insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti. Il parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012, recepito con d.P.R. 25 marzo 2014, ha riconosciuto il valore abilitante solo per la II fascia delle graduatorie di circolo o di istituto, concludendo per l’infondatezza quanto alle graduatorie permanenti.
Quanto al quarto motivo, i requisiti richiesti dal bando erano alternativamente il superamento di un concorso o il possesso di un titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia: la ricorrente non aveva né l’uno né l’altro. Il ricorso è quindi rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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