Conguaglio retributivo del dirigente sospeso in via cautelare senza esito disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7142 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente in pendenza di procedimento penale, la clausola contrattuale che subordina il diritto al conguaglio tra l’indennità alimentare percepita e la retribuzione spettante al caso di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena si interpreta estensivamente, dovendosi riconoscere il diritto alla reintegrazione del trattamento economico in ogni caso in cui, terminato il processo penale, non venga inflitta una sanzione disciplinare che comporti la cessazione o la sospensione dal servizio, o che comporti una sanzione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione, con la sola eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o da una misura che renda impossibile la prestazione lavorativa. La sospensione cautelare, in quanto misura interinale correlata alla definizione del procedimento disciplinare, diviene priva di titolo qualora il datore di lavoro non attivi o non riprenda il procedimento disciplinare all’esito del giudizio penale; in tal caso, il dipendente ha diritto alla restitutio in integrum economica anche se l’assoluzione non sia stata pronunciata con formula piena per tutti i reati ascritti.
Il Fatto
Un dirigente tecnico del Comune di Palermo, collocato a riposo dal 2018, era stato sospeso dal servizio in due distinti periodi in relazione al medesimo procedimento penale. La prima sospensione era conseguita all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentata concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e falsità ideologica in atti pubblici; la seconda era stata disposta in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, poi riformata in esito al giudizio di rinvio dalla Corte d’appello, con assoluzione con formula piena per i reati di tentata concussione e corruzione e declaratoria di estinzione per prescrizione per gli altri reati.
Il dirigente aveva domandato, per entrambi i periodi, la ricostituzione della posizione economica con diritto al conguaglio tra le somme percepite a titolo di indennità alimentare e la retribuzione spettante. Il giudice d’appello, accertata la mancata riproposizione della domanda per il primo periodo di sospensione, aveva accolto la domanda limitatamente al secondo, condannando il Comune al pagamento del conguaglio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il motivo concernente l’individuazione della disciplina contrattuale applicabile ratione temporis, rilevando la sostanziale identità di contenuto tra l’art. 12, comma 7, del CCNL Area Dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 22.2.2006, invocato dal ricorrente, e l’art. 9 del successivo CCNL del 22.2.2010, applicato dalla Corte territoriale, con conseguente irrilevanza della censura sul punto.
Quanto al nucleo centrale della controversia, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato in tema di interpretazione della analoga disciplina contrattuale dettata per il personale del comparto Ministeri (Cass. n. 9304/2017 e Cass. n. 989/2024), secondo cui la previsione del ripristino dell’obbligo retributivo solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena va interpretata estensivamente. Ne deriva che il lavoratore sospeso ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio o di durata inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della misura, con la sola eccezione della sospensione resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o da misura che renda oggettivamente impossibile la prestazione.
La Corte ha quindi affermato il principio, più generale, secondo cui la sospensione cautelare, in quanto misura provvisoria, è correlata alla definizione del procedimento disciplinare: ove questo non venga attivato all’esito del processo penale, la sospensione resta priva di titolo, con conseguente diritto alla restitutio in integrum.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il titolo della sospensione fosse venuto meno non già per l’intervenuta assoluzione con formula piena, ma per la circostanza che il datore di lavoro, in relazione ai fatti per i quali era stata emessa sentenza non preclusiva dell’azione disciplinare, non aveva attivato né ripreso il procedimento disciplinare, né aveva adottato alcun provvedimento sanzionatorio che legittimasse in tutto o in parte la sospensione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. e condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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