L’ammonimento del Questore per violenza domestica non richiede l’avviso di avvio del procedimento (TAR Lombardia n. 2505 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ammonimento del Questore ex art. 3 del d.l. n. 93/2013, la natura cautelare della misura e la sua insita urgenza, correlate all’interesse prevalente della vittima di violenza domestica, giustificano la deroga all’avviso di avvio del procedimento e all’audizione dell’interessato, purché ricorrano precisi indizi di una condotta aggressiva. Il canone probatorio applicabile è quello della ragionevole verosimiglianza della segnalazione della persona offesa: la valutazione amministrativa ha carattere complessivo e prognostico, potendosi arrestare al raggiungimento di una ragionevole soglia dimostrativa con riguardo ad almeno taluno dei comportamenti dotati di maggiore attitudine allarmante. La mancata ostensione documentale opposta dall’Amministrazione non può essere fatta valere come vizio del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, dovendo essere dedotta con l’azione ex art. 116 cod. proc. amm., autonoma o incidentale.

Il Fatto

La Questura di -OMISSIS- emetteva nei confronti del ricorrente un provvedimento di ammonimento ex art. 3 del d.l. n. 93/2013, su richiesta dell’ex compagna, per condotte di violenza domestica. Il provvedimento veniva adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento né audizione dell’interessato, in ragione dell’urgenza. Il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, respinto dalla Prefettura; impugnava quindi entrambi gli atti dinanzi al TAR, deducendo la violazione del contraddittorio, il difetto di istruttoria e la lesione del diritto di difesa per i dinieghi di accesso agli atti opposti dalla Questura e dalla Prefettura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento determini l’illegittimità dell’ammonimento. La giurisprudenza consolidata, cui il TAR aderisce, applica alla misura una “logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico”: il provvedimento è diretto a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante, non ad accertare responsabilità. La natura cautelare e l’insita urgenza, correlate all’esigenza primaria di tutela della vittima, consentono di comprimere le regole del contraddittorio, in un bilanciamento che privilegia l’interesse alla pronta emissione del provvedimento e alla sicurezza pubblica.

Tale deroga è soggetta al controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza del giudizio di urgenza. Nel caso di specie, la valutazione del Questore risulta coerente: la condotta dell’11.08.2025, con insulti e violenza fisica, era avvenuta in presenza della figlia minore di anni 4 e si era ripetuta nel tempo, presentando carattere non occasionale. Il Collegio ritiene che tali elementi sostengano le esigenze di celerità rappresentate dall’Amministrazione, senza che il ricorrente abbia allegato argomenti idonei a contestare in concreto tale valutazione.

Quanto al canone probatorio, la Corte richiama il principio per cui l’adeguatezza dell’istruttoria va valutata in relazione alla natura e alla finalità del potere esercitato. L’ammonimento non ha funzione punitiva ma preventiva: esso determina solo l’aggravamento del trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen. e la procedibilità d’ufficio. Ne consegue un diverso standard probatorio rispetto al processo penale, ispirato alla ragionevole verosimiglianza della segnalazione. La valutazione ha carattere complessivo e può arrestarsi al raggiungimento di una ragionevole soglia dimostrativa. Nel caso in esame, l’Amministrazione ha valorizzato elementi concreti e non episodici: il precedente episodio del 10.08.2024, con dimissioni dal Pronto Soccorso con prognosi di 3 giorni per analoga aggressione in presenza della minore, e il fatto dell’11.08.2025, accertato dall’annotazione di polizia giudiziaria e dal referto del Pronto Soccorso con lesioni guaribili in 10 giorni. Tali condotte, per la loro attitudine allarmante, integrano la ragionevole soglia dimostrativa.

L’ultimo motivo, relativo ai dinieghi di accesso, è dichiarato inammissibile. Il diniego questorile del 22.09.2025 si è consolidato per mancata tempestiva impugnazione ex art. 116 cod. proc. amm. Con riferimento al diniego prefettizio del 19.02.2026, la doglianza avrebbe richiesto un’autonoma azione avverso il diniego di accesso, che il Codice attribuisce al giudice amministrativo con un sindacato più penetrante. Il ricorrente, che ha dichiarato in udienza di non volerla introdurre, non può trasporre nella sede della legittimità un vulnus al diritto di difesa, configurandosi un’abuso del mezzo processuale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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