Accesso difensivo agli atti del procedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio (TAR Calabria n. 109 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti del procedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio spetta al soggetto che vanti un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato alla documentazione richiesta ed espressione di una situazione giuridica soggettiva tutelata. Tale interesse sussiste in capo a chi abbia ottenuto l’accertamento giudiziale dell’obbligo di demolire l’immobile, poiché il procedimento di fiscalizzazione consente, al ricorrere dei presupposti di legge, il mantenimento in loco dell’edificio abusivo. L’accesso difensivo impone l’ostensione integrale degli atti e non tollera contrapposte esigenze di riservatezza. Né la pubblica amministrazione né il giudice dell’accesso possono sindacare l’influenza o la decisività della documentazione nel giudizio di merito, apprezzamento riservato all’autorità investita della questione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dall’intestato Tribunale una sentenza che aveva sancito l’obbligo del Comune di dare esecuzione all’ordine di demolizione di un fabbricato di proprietà di terzi. Venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio relativo al medesimo edificio, con istanza del 4 gennaio 2023 chiedeva di accedere a tutta la documentazione di quel procedimento.

Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, si formava il diniego tacito ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990. La ricorrente impugnava allora il silenzio-rigetto, deducendo che la documentazione era funzionale al proprio diritto di difesa. Il Comune, costituitosi, eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, avendo emanato il provvedimento di fiscalizzazione e sanzione pecuniaria, a sua volta impugnato dalla ricorrente. Quest’ultima ribadiva la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il diritto di accesso come istituto di portata generale, nel quale il diniego, espresso o tacito, rappresenta l’eccezione. L’art. 22, commi 2 e 3, legge n. 241 del 1990 attribuisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi a chi vanti un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridica soggettiva tutelata e collegata al documento richiesto.

Nel caso concreto l’istanza riguardava gli atti del procedimento di fiscalizzazione disciplinato dall’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, relativo a un immobile alla cui demolizione la ricorrente vantava un interesse giuridicamente rilevante, già accertato in sede giurisdizionale. La posizione della ricorrente è quindi qualificata: il procedimento di fiscalizzazione può consentire il mantenimento in loco dell’edificio abusivo, che altrimenti andrebbe demolito.

Il Tribunale dichiara il diritto di accedere a tutti gli atti del procedimento, nessuno escluso. Irrilevante è l’avvenuta impugnazione del provvedimento conclusivo, poiché quella impugnazione non postula la conoscenza integrale della documentazione presupposta. Né la pubblica amministrazione né il giudice dell’accesso possono valutare l’influenza o la decisività dei documenti nel giudizio eventualmente instaurato, perché simile apprezzamento compete solo all’autorità investita della questione, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 settembre 2023, n. 8589.

La conoscenza integrale degli atti risulta inoltre funzionale al diritto di difesa costituzionalmente presidiato, nella forma del cd. accesso difensivo, che consente di ottenere tutta la documentazione necessaria senza che possano essere opposte contrarie esigenze, secondo l’insegnamento del TAR Lazio – Roma, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 1250.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Comune è tenuto a rendere accessibile la documentazione, con facoltà di estrarne copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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