Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Emilia-Romagna n. 1388 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Tale dichiarazione, espressa e univoca, determina l’esito processuale senza necessità di accertamenti ulteriori.
Il Fatto
La società ricorrente, storicamente concessionaria di una porzione di banchina e degli antistanti specchi acquei del porto canale di Riccione, aveva impugnato, con ricorso in riassunzione notificato e depositato l’11 marzo 2022, gli atti con cui era stata archiviata la sua istanza per l’assegnazione in concessione di un’area demaniale ad uso strumentale sul corso d’acqua Rio Melo. La stessa aveva inoltre chiesto al Comune di Riccione un atto ricognitorio di proroga quindicennale della concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018, articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituivano il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Riccione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio. Si costituiva anche ARPAE, depositando documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con nota del 15 maggio 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Dalla documentazione versata in atti da ARPAE il 5 maggio 2026 risultava inoltre che il Comune di Riccione, con nota del 2 maggio 2022, aveva accolto l’istanza di proroga ex lege della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2023, e che ARPAE, con determinazione dirigenziale del 4 luglio 2022, aveva ritirato il provvedimento impugnato di archiviazione dell’istanza.
Il Tribunale ha quindi affermato che, a fronte dell’espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non restava che prenderne atto, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, dichiarando il ricorso improcedibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di giudizio avuto riguardo alla definizione in rito e all’espressa richiesta della ricorrente.
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Nota della Redazione
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