Direttore amministrativo, retribuzione parametrata al dirigente apicale amministrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17725 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza sanitaria, il trattamento economico del direttore amministrativo di azienda ospedaliera va rapportato, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.p.c.m. n. 502 del 1995, a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per il dirigente apicale amministrativo, e non per il dirigente apicale sanitario, in coerenza con la diversità dei ruoli. Il sistema non prevede alcun automatismo di adeguamento del trattamento economico in corso di rapporto per effetto delle successive variazioni in melius della contrattazione collettiva dei medici apicali: i parametri retributivi si valutano al momento della stipula del contratto d’opera intellettuale. La notifica della sentenza effettuata ai fini dell’istanza di correzione dell’errore materiale è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione. Il giudicato esterno è invocabile in cassazione solo se la relativa violazione è denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con specifica indicazione del giudicato nei suoi profili essenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, già direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera, aveva convenuto in giudizio la struttura sanitaria chiedendo l’accertamento del diritto a percepire, per un periodo determinato, una retribuzione commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la posizione apicale della dirigenza medica. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto la domanda.

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, aveva respinto l’originaria pretesa, accogliendo il gravame dell’azienda. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, lamentando la tardività dell’appello avversario, l’omessa pronuncia su domande assorbite e l’errata interpretazione del sistema retributivo. L’azienda si è costituita con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il ricorrente sosteneva che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata unitamente all’istanza di correzione dell’errore materiale, avesse fatto decorrere il termine breve ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ., rendendo tardivo l’appello. La Corte dichiara il motivo inammissibile per come formulato e comunque infondato. La pronuncia impugnata non trascura alcun fatto storico e la questione riguarda un’argomentazione in diritto.

Richiamando Cass. Sez. Un. n. 5053 del 2017, la Corte ribadisce che la notifica dell’istanza di correzione di errore materiale è inidonea a far decorrere il termine breve, per la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento. La notifica della sentenza finalizzata all’accelerazione del termine deve essere in modo univoco rivolta a tale scopo e percepibile come tale dal destinatario, secondo Cass. Sez. Un. n. 20866 del 2020. Il motivo è quindi respinto.

Sul secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia su domande assorbite e il rilievo del giudicato esterno, la Corte rileva che il vizio di omessa pronuncia non sussiste: la Corte territoriale si è pronunciata sulla domanda principale e il ricorrente non ha proposto formalmente una domanda subordinata con autonoma causa petendi. Quanto al giudicato, il ricorrente non ne denuncia la violazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. né assolve all’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., come richiesto da Cass. Sez. Un. n. 5633 del 2022.

Il principio di estensione del giudicato a giudizi con questioni comuni, affermato da Cass. Sez. Un. n. 19129 del 2023, presuppone la medesenza del rapporto giuridico. Nel caso, i contratti sono distinti e distanziati di diversi anni, con chiari elementi di discontinuità negoziale e legislativa: si tratta di rapporti autonomi, non di un unico rapporto di durata. Il motivo è respinto.

Sul terzo motivo, il ricorrente censurava l’interpretazione dei d.p.c.m. n. 502 del 1995 e n. 319 del 2001, sostenendo la natura mobile del raccordo con la contrattazione collettiva. La Corte reputa il motivo infondato. Richiamando Cass. n. 7303 del 2020, il trattamento economico del direttore amministrativo va rapportato a quello del dirigente apicale amministrativo, non sanitario, per la diversità dei ruoli e dei percorsi formativi. Cass. n. 12359 del 2021 esclude che rilevino i successivi adeguamenti in melius dei parametri nel corso del rapporto, senza che ciò risulti irragionevole, data l’eventualità del disallineamento e la limitata durata del vincolo contrattuale. Il Collegio conferma l’inquadramento ribadito da Cass. n. 1796 del 2024 e respinge integralmente il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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